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Ad agosto il tasso di disoccupazione cala al 6,2% (-0,2 punti) mentre quello giovanile si attesta al 18,3% (-1,7 punti). Lo rileva l’Istat in una nota spiegando che il numero di persone in cerca di lavoro cala (-2,8%, pari a -46 mila unità) per entrambe le componenti di genere e in tutte le classi d’età, ancora una volta con l’eccezione dei 35-49enni. Inoltre, cresce il numero di inattivi (+0,4%, pari a +44mila unità) tra gli uomini, le donne, i 15-34enni e gli ultra cinquantenni. Il tasso di inattività sale al 33,4% (+0,1 punti). Rispetto ad agosto 2023, diminuisce il numero di persone in cerca di lavoro (-18,3%, pari a -355 mila unità) mentre cresce quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,9%, pari a +106mila).

Ad agosto, rispetto al mese precedente, crescono occupati e inattivi, a fronte della diminuzione dei disoccupati, rileva ancora l’Istat, spiegando che l’occupazione aumenta (+0,2%, pari a +45mila unità) per gli uomini, i dipendenti e in tutte le classi d’età, a eccezione dei 35-49enni tra i quali diminuisce, così come tra le donne e gli autonomi. Il tasso di occupazione è stabile al 62,3%. Il numero di occupati ad agosto supera quello di agosto 2023 del 2,1% (+494mila unità). L’aumento coinvolge uomini, donne e tutte le classi d’età. Il tasso di occupazione in un anno sale di 0,8 punti percentuali.

Il confronto del trimestre giugno-agosto 2024 con quello precedente (marzo-maggio 2024) mostra un incremento nel numero di occupati dello 0,5% (pari a +114mila unità). La crescita dell’occupazione, osservata nel confronto trimestrale, si associa alla diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-5,6%, pari a -97mila unità) e all’aumento degli inattivi (+0,6%, pari a +68mila unità).

“Ad agosto 2024 – osserva l’Istat nel commento – il numero di occupati risulta in crescita rispetto al mese precedente (+45mila unità) e raggiunge i 24 milioni 80 mila; l’aumento coinvolge i dipendenti, sia permanenti – che raggiungono i 16 milioni 106 mila – sia a termine, pari a 2 milioni 811mila; gli autonomi scendono a 5 milioni 163mila. Il numero di occupati supera quello di agosto 2023 di 494 mila unità: +516mila dipendenti permanenti, +123 mila autonomi e -144 mila dipendenti a termine. Su base mensile, il tasso di occupazione è stabile, quello di inattività aumenta, raggiungendo il 33,4%, mentre il tasso di disoccupazione scende al 6,2%”.

I datori di lavoro privati che sono in possesso della certificazione di parità hanno diritto a un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dell’1%, con un limite massimo di 50.000 euro annui (art. 5, legge n. 162 del 2021). Lo ha comunicato l’Inps in una nota ed in particolare, con il messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024, l’Istituto ha sottolineato l’importanza della misura e ha indicato i requisiti che le imprese, in possesso della certificazione di genere, devono rispettare per accedere all’esonero contributivo. In particolare, la domanda deve riportare la retribuzione media mensile globale, intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore.

Ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo, la certificazione di parità di genere, rilasciata in conformità alla Prassi UNI/PdR 125:2022 dagli organismi di valutazione accreditati, deve riportare il marchio UNI e quello dell’ente di accreditamento. La circolare INPS 27 dicembre 2022, n. 137 ha precisato che, per accedere all’esonero, le aziende devono presentare domanda all’INPS attraverso lo specifico modulo telematico denominato “PAR_GEN”.

I datori di lavoro, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023, e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda già presentata, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024. Alla scadenza del termine, tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno elaborate secondo le indicazioni contenute nella circolare 137/2022.

Qualora il datore di lavoro non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine del 15 ottobre 2024, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata. L’importo autorizzato sarà comunicato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

I datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante.

Infine, il messaggio 2844/2024 ha chiarito che i datori di lavoro privati che hanno già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di
validità della certificazione.