La Suprema Corte ha respinto, come noto, il ricorso di Foodinho, nel contenzioso tra Foodora e i 5 riders di Torino stabilendo che in questi casi si applica la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del lavoratore abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione, anche in relazione a orario e luogo di lavoro siano organizzate dal committente”.
La questione non è giuridica, o meglio, non può essere risolta unicamente dal punto di vista giuridico. La Suprema Corte stessa svolge un ragionamento molto ampio e complesso toccando temi di “politica legislativa” e considerazioni con richiami letterari/cinematografici (cfr “terre di mezzo”). Non potrebbe fare diversamente poiché il tema della “autonomia vs subordinazione” oggi più che mai non può essere risolto avendo a mente i criteri elaborati dalla giurisprudenza nel corso dei decenni successivi alla seconda rivoluzione industriale, né, tantomeno, affidandosi ad una norma incomprensibile.
La vicenda dei riders è afferente ad un “sistema” economico, ad una prospettiva sociale, ad un mondo che cambia, all’interno di un “mondo globale” già cambiato. Ancora una volta non riusciamo a guardare avanti. Vogliamo a tutti i costi darci delle “sicurezze” derivanti da un mondo giuridico, sociale, politico ed economico che non esiste più ma che non riusciamo ad abbandonare con ogni conseguente effetto. L’economia denominata “gig” non è questione giuridica da risolvere e/o gestire attraverso l’inclusione o meno all’interno del nostro vecchio dilemma, essa è rilevante ai fini della lettura di un mercato imprenditoriale, di servizi, che cambia e che si pone certamente in modo diverso rispetto alle caratteristiche conosciute e disciplinate dal nostro ordinamento. Ordinamento che di fronte alle “novità” ha reagito con un laconico provvedimento del seguente tenore: “… le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.” Paradossalmente la vicenda “Riders” potrebbe tornare là dove è cominciata, ovvero con l’impegno delle parti sociali a trovare una soluzione. Ricordate? Orbene, oggi avendo la Corte confermato l’applicazione dell’art. 2 del decreto di che trattasi e, conseguentemente, che a tali prestatori di lavoro “va applicata la disciplina dei rapporti di lavoro subordinati”, lo spazio di intervento alla contrattazione diventa rilevantissimo.
Detto ciò sono profondamente convinto dell’erroneità dell’intera impostazione che il nostro Paese sta dando alla questione più ampia della “gig economy”. Continuare ad affrontare il “nuovo mondo” con vecchi sistemi non ci porterà a nulla.