Con la circolare n. 41 del 5 marzo 2024 l’INPS chiarisce che l’esonero in oggetto spetta a quei datori di lavoro privati che assumono – nel triennio 2024-2026 – donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura denominata “Reddito di libertà” (art. 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
Nel dettaglio, sono coinvolte:
- Le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
- Le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi (ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi);
- Le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato.