Con un parere del 3 maggio scorso (sollecitato dal Comando di Polizia municipale di Lucca), il Ministero dell’Interno ha fatto chiarezza sulle procedure applicabili alle principali sanzioni in materia di autotrasporto, e in particolare quelle previste dalla Legge 298/1974 sull’esercizio abusivo della professione e sul trasporto abusivo (artt 26 e 46), sul trasporto di cabotaggio irregolare (art. 46 bis) e sulla mancanza della documentazione del trasporto internazionale (art. 46 ter).
In sintesi, per contestare le appena citate infrazioni, i diretti interessati possono:
presentare scritti difensivi al Prefetto ai sensi dell’art. 18 della Legge 698/1981 il quale, una volta investito della questione, può anche valutare la legittimità della sanzione accessoria del fermo amministrativo ai sensi dell’art. 214 CdS, e di quello cautelare ai sensi dell’art. 207 CdS;
ricorrere al Prefetto o al Giudice di Pace, applicando quindi la procedura del CdS, esclusivamente rispetto alla misura accessoria del fermo amministrativo ai sensi dell’art. 214 CdS (quindi, senza poter entrare nel merito della violazione principale).
Infine, non è ammesso ricorso nei confronti del provvedimento di fermo “cautelativo”, previsto dall’art. 207 CdS per le violazioni commesse alla guida di mezzi immatricolati all’estero in mancanza del pagamento immediato della sanzione pecuniaria.