A seguito del rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, avvenuto lo scorso 18 maggio, le associazioni di categoria hanno fornito alcune indicazioni operative alle imprese per la corretta applicazione del rinnovo. Innanzitutto l’aumento di 90 euro lordi sarà riconosciuto con le seguenti modalità temporali: 15 euro a ottobre 2021; 25 euro a ottobre 2022; 20 euro a ottobre 2023 e 30 euro a marzo 2024.
L’una tantum di 230 euro copre il periodo che va dal 1° gennaio 2020 alla data di sottoscrizione del CCNL e dovrà essere riconosciuta ai lavoratori in servizio al 18 maggio 2021: 100 euro con la mensilità di luglio 2021, 50 euro con la mensilità di ottobre 2021 e infine 80 euro con la mensilità di aprile 2022. Dovrà essere riproporzionata per 17 mesi (12 mesi a copertura del 2020 + 5 mesi a copertura del 2021) e dovrà essere riproporzionata anche in base al contratto, se a tempo pieno o parziale.
L’accordo prevede anche la corresponsione a partire dal mese di gennaio 2022 di un importo a titolo di Elemento Distinto della Retribuzione (EDR), che non avrà incidenza su alcun istituto contrattuale, pari a 10,00 euro mensili che va erogato per 13 mensilità per il 3° livello Super per il personale non viaggiante e per il livello B3 per il personale viaggiante e con relativa riparametrazione per tutti gli altri livelli contrattuali.
Al riguardo è opportuno precisare che: l’EDR va riproporzionato in caso di rapporto di lavoro ad orario ridotto; viene erogato per 13 mesi e non incide su nessun istituto contrattuale; è utile al calcolo de TFR; ai fini dell’elaborazione del cedolino paga si consiglia di evidenziarlo quale elemento nel corpo del cedolino e non negli elementi di testata. Ancora, la quota di 4 euro per la Bilateralità sarà erogata da gennaio 2022 (di cui 2,5 euro a Sanilog e 1,5 euro ad Ebilog). Tali valori vanno versati nel loro valore pieno per ogni lavoratore senza riproporzionare l’importo per i lavoratori part time.