Con la circolare prot. 37222 del 25 novembre 2022, in particolare, la struttura del MIT ha precisato la portata della scadenza del 31 dicembre 2022 prevista dal decreto ministeriale 446 del 15 novembre 2021 che disciplina l’argomento (precisamente all’art. 20).
Come sappiamo, il provvedimento prevede che “In fase di prima applicazione, le province possono rilasciare autorizzazioni temporanee con validità fino al 31 dicembre 2022, alle imprese che utilizzano locali autorizzati all’esercizio dell’attività di revisione secondo i criteri di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870”. Ma la scadenza in questione, come dunque precisato dalla Direzione Generale della Motorizzazione, riguarda solo i centri di controllo ex legge 870/1986 titolari di autorizzazione provvisoria rilasciata dalla provincia.
Tali centri, come già anche chiarito dal MIT con circolare prot. 10190 del 29 marzo 2022, entro il 31 dicembre 2022 devono attestare il possesso dei requisiti stabiliti dal già citato decreto 446/2021: in caso contrario decadrebbe l’autorizzazione provvisoria di cui dispongono. La scadenza quindi non si riferisce né alla possibilità di richiedere nuove autorizzazioni alle Amministrazioni provinciali, né alla prosecuzione dell’esercizio dell’attività di revisione.
Nella stessa circolare, inoltre, il MIT aveva dettato delle disposizioni di raccordo con il decreto 446, per cui i centri già autorizzati (dalla circolare 28231 del 13 settembre 2021), se conformi a tutti i requisiti richiesti dal decreto 446/2021, possono richiedere ed ottenere autorizzazione provvisoria dalla provincia che però decade se i requisiti non sono confermati entro il 31 dicembre. Per i centri non conformi a tutti i requisiti richiesti dal dm 446/2021, invece, c’è fino al 22 novembre 2023 per adeguarsi (in caso contrario, da quella data l’autorizzazione decade, e una volta adeguati bisogna richiedere autorizzazione provvisoria alla provincia che decade se i requisiti non sono confermati entro il 31 dicembre 2024.
Ricordiamo che, nei nuovi e nei vecchi centri autorizzati per il controllo dei veicoli ai sensi del decreto 446/2021, sono impegnati tutti gli Ispettori iscritti al Registro unico degli Ispettori (RUI).centri “870”, quelli cioè riconosciuti dalla legge 870/1986, che intendono avviare o proseguire la propria attività per il controllo dei veicoli pesanti adibiti al trasporto di persone, di merci pericolose (ADR) o deperibili (ATP), potranno operare secondo la disciplina delle già citata circolare del 13 settembre (28231). In questi ultimi saranno impiegati esclusivamente gli Ispettori abilitati, dipendenti dell’Amministrazione.