Il 22 febbraio 2021, la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ha pubblicato il Regolamento UE 2021/267 che permette ulteriori proroghe alle scadenza della patente e della Carta di qualificazione del conducente a causa della pandemia di Covid-19. Poco prima, il 21 gennaio, il ministero ex Trasporti (Mims) aveva diffuso la circolare 2143 che forniva istruzioni sulle proroghe stabilite dal Governo Italiano. Il 1° marzo, lo stesso ministero ha quindi diffusa una nuova circolare, la 7203, che aggiorna la precedente, riepilogando le deroghe su patente e Cqc.
Per quanto riguarda la Carta di qualificazione del conducente, la nuova circolare precisa che:
la validità di una CQC (nell’ordinamento italiano di una patente CQC con codice 95 o di una CQC card con codice 95) che sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, è prorogata di dieci mesi rispetto alla data di scadenza indicata su ciascuna carta; la validità di una CQC (nell’ordinamento italiano di una patente CQC con codice 95 o di una CQC card con codice 95) che dopo l’applicazione della proroga di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) 2020/698, sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera ulteriormente prorogata per sei mesi e comunque mai oltre la data del 1° luglio 2021, se la predetta proroga di sei mesi viene a scadere dopo; le stesse proroghe si accordano, conseguentemente, ai termini entro si quali doveva provvedere, o si dovrà provvedere, all’assolvimento dell’obbligo di formazione periodica.
La circolare ricorda che l’Italia, con Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, è stata autorizzata ad applicare la proroga di sette mesi già prevista dall’articolo 2 del Regolamento (UE) 2020/698 non solo alle CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenza dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020.
Per quanto riguarda la patente, la circolare del 1° marzo precisa che: la validità delle patenti di guida che, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di dieci mesi dalla data di scadenza su di esse indicata; la validità delle patenti di guida che, dopo l’applicazione della proroga di cui di cui all’articolo 3 del Regolamento (UE) 2020/698, sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera ulteriormente prorogata per sei mesi e comunque mai oltre la data del 1° luglio 2021, se la predetta proroga di sei mesi viene a scadere dopo.
Resta confermata la disciplina di cui all’accordo multilaterale M330 – sottoscritto dall’Italia in data 23 ottobre 2020 ai sensi della sezione 1.5.1 dell’ADR, relativo ai certificati di formazione dei conducenti in conformità al 8.2.2.8.2 dell’ADR e i certificati di consulente per la sicurezza in conformità al 1.8.3.7 dell’ADR – della cui disciplina pure si è dato conto nella circolare del gennaio 2021.