Novità per quanto riguarda i Certificati Bianchi, vale a dire i titoli di efficienza energetica. E’ stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio il Decreto del ministero della Transizione Ecologica che, in linea con le indicazioni del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), regola i requisiti per l’emissione dei titoli e individua i nuovi obiettivi quantitative nazionali di risparmio energetico per l’energia elettrica e il gas da perseguire negli anni 2021-2024.
E’ stato prorogato al 16 luglio 2021, rispetto al 31 maggio 2021, il termine per l’assolvimento degli obblighi relativi al conseguimento dei certificati bianchi riferiti all’anno 2020, inoltre sono stati innalzati gli obiettivi di incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica e gas per gli anni 2022 (rispettivamente 0,75 milioni e 0,93 milioni di certificati), 2023 (1,05 milioni e 1,30 milioni di certificati) e 2024 (1,08 milioni e 1,34 milioni di certifi-cati).
È estesa l’ammissibilità a partecipare ai progetti di efficienza energetica ai raggruppamenti temporanei di impresa o alle associazioni temporanee di impresa, in quanto ritenuti soggetti che possono acquisirne la titolarità. Viene confermato, per il 2021, la riduzione del target per progetti riguardanti l’energia elettrica a 0,45 milioni di certificati bianchi e a 0,55 milioni di certificati per il gas naturale. Tra gli aggiornamenti previsti dal decreto, si segnala inoltre l’introduzione della cumulabilità dello strumento con il credito di imposta per tutti i progetti presentati a partire dal 1° gennaio 2020.
Per quanto concerne l’emissione dei certificati, l’Art. 6-bis introduce il sistema a base d’asta secondo cui “al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico al 2030, è introdotto un nuovo sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste al ribasso”. Alle aste avranno accesso i soggetti che sostengono l’investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica.
Il Decreto aggiorna anche le procedure di valutazione dei progetti da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), l’ente responsabile per la gestione di questo strumento.