Lo chiarisce la Legge 29 luglio 2021, n. 108 (di conversione del Decreto Legge Semplificazioni) che ha modificato l’articolo 230, comma 5, del testo unico ambientale.
La modifica integra la normativa vigente (includendo espressamente nelle reti fognarie anche le fosse settiche, i bagni mobili e i manufatti e sistemi individuali analoghi) e rimuove diversi dubbi interpretativi (su chi è il produttore dei rifiuti, sul tipo di trasporto che svolge etc.). Introduce anche una semplificazione normative, prevedendo uno specifico documento di trasporto per la relativa attività di raccolta, per automezzo utilizzato e percorso svolto.
Il modello di questo documento verrà adottato con delibera del Comitato Nazionale Albo gestori entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, e quindi verosimilmente entro il mese di ottobre. Fino ad allora si usa il normale formulario d’identificazione dei rifiuti durante il trasporto (FIR)