Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha affrontato il tema dei trasporti intermodali di rifiuti e in una circolare – la n.6 del 21 luglio 2022 – ha confermato che “è sempre consentito che il trasporto finale dei rifiuti su strada possa essere effettuato da impresa diversa da quella che ha iniziato il trasporto”.
Pertanto, al destinatario finale può essere conferito un rifiuto mediante un complesso veicolare composto da un trattore stradale/motrice nella disponibilità di impresa, differente da quella che ha iniziato il trasporto dei rifiuti, e da un semirimorchio con carrozzeria mobile o rimorchio nella disponibilità della stessa impresa che ha iniziato il trasporto.