L’Inps con una nuova circolare ha fornito istruzioni operative per l’applicazione degli interventi in materia di ammortizzatori sociali previsti dalla legge di Bilancio 2021.
Vengono di seguito ricordate le principali misure adottate:
- per gli anni 2021 e 2022 ed entro determinati limiti di spesa, la possibilità, per le imprese che cessano l’attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi;
- per il triennio 2021/2023, il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, introdotto – nel periodo 2018/2020 dall’articolo 1, comma 1, del D.lgs 18 maggio 2018, n. 72;
- per il biennio 2021/2022 si evidenzia la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente, secondo la disciplina di cui all’articolo 22 bis del D. lgs n. 148/2015.
- sono state rifinanziate inoltre le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center previste dall’articolo 44, comma 7, del D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Modifiche in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID 19”
La nuova norma ha previsto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO).
Pertanto, l’Inps ha ricordato che tutti i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid 19, possono richiedere trattamenti di integrazione salariale (CIGD, CIGO e ASO) per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane con la nuova causale “Covid 19 L. 178/20, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.
La nuova disciplina differenzia tuttavia l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti nel seguente modo.
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.
Si ricorda che i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dalla legge n. 178/2020.
I predetti trattamenti spettano ai lavoratori in forza al 4 gennaio 2021.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle istanze, l’INPS ha fatto espresso rinvio alle istruzioni fornite con il messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021.
Il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In fase di prima applicazione per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio 2021, il termine di invio delle domande è il 28 febbraio 2021 (articolo 1, comma 301, della legge n. 178/2020.
Per quanto riguarda, invece, la trasmissione dei dati utili al pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati (modelli “SR41” e “SR43” semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.