Per il lavoratore che comunichi il mancato possesso del Green Pass o della certificazione di test negativo prima dell’ingresso nel posto ti lavoro, il titolare dovrà limitarsi a considerarlo, a partire da subito, quale assente ingiustificato – con le conseguenze sopradescritte riguardo alla retribuzione – ma non potrà attivare alcun procedimento disciplinare a suo carico, ferma restando l’attuale inesistenza di un obbligo vaccinale.
Diverso è il caso del lavoratore che senza alcuna comunicazione preventiva, venga controllato durante la propria attività e scoperto privo del green pass o della certificazione. In tal caso, in aggiunta alle conseguenze retributive ed alla comunicazione al prefetto, l’azienda potrà attivare, a carico del dipendente la procedura per l’irrogazione della sanzione disciplinare ex art. 32 del CCNL, con la motivazione che da tale comportamento ne sia derivato un pregiudizio all’igiene o alla sicurezza dell’azienda, sanzione che può consistere, a seconda della gravità del comportamento e dei suoi effetti sul ciclo operativo dell’impresa, nella multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi all’Istituto di Previdenza Sociale ovvero nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni.
Si tenga conto che l’Azienda, ove non fosse stata informata dal lavoratore nei termini sopradescritti (48 ore prima della presa di servizio) potrà chiamare il dipendente a rispondere degli eventuali danni subiti dall’impresa per le conseguenze che tale omessa informazione potrà determinare.
Ad esempio, nel settore dell’autotrasporto, potrebbe determinarsi un danno al committente per l’impossibilità di effettuazione del servizio, pur in presenza di specifico obbligo contrattuale previsto ovvero per un ritardo che pregiudichi l’attività del destinatario della merce (ad. Es. nell’approvvigionamento just-in-time di un impianto o di un punto vendita)