Lo scorso 16 settembre il Consiglio dei Ministri ha varato il D.L. con cui vengono introdotte “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Con tale D.L. si estende praticamente a tutti i lavoratori, pubblici e privati, dipendenti ed autonomi, l’obbligo del possesso del Green Pass, con un provvedimento che avrà durata dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, data che ad oggi si ipotizza per la fine dell’emergenza COVID19.
L’esibizione del Green Pass è già obbligatoria da luglio per i viaggi da e per l’estero, per le visite alle Rsa, matrimoni ed eventi.
Il Green Pass è stato poi esteso ad agosto per andare al ristorante, al cinema, agli eventi, in palestra, piscina, partecipare ai concorsi pubblici. Infine, dal 1° settembre è richiesto obbligatoriamente per scuola, università e mezzi di trasporto a lunga percorrenza.
Con il nuovo Decreto Legge, il Governo ha ulteriormente esteso la platea, stabilendo che la stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici e dei lavoratori del settore privato, inclusi anche i lavoratori esterni all’azienda o all’amministrazione, i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari: colf, badanti, baby-sitter, ma anche i lavoratori a partita Iva che offrono servizi occasionali, e chi accede nelle strutture per “attività formativa”, possano accedere ai propri posti di lavoro unicamente se in possesso del Green Pass.
Con il Green Pass si attesta che il lavoratore ricade in una di queste tre possibili situazioni:
- ha completato l’intero ciclo vaccinale anti COVID ovvero ha effettuato l’assunzione della prima dose vaccinale ed è in attesa di completamento del ciclo. In questo caso ricordiamo che il green pass tramite vaccino è valido dal 15° giorno dalla prima dose e fino alla data del richiamo. Dopo la seconda dose dura 12 mesi.
- ha effettuato un tampone molecolare o antigenico rapido, con esito negativo. In questo caso il Grren Pass vale per 48 ore nel caso di un test rapido e per 72 ore nel caso del test molecolare;
- E’ guarito dal Covid-19 entro i 6 mesi precedenti.
Sono ovviamente esenti dall’obbligo di Green pass i lavoratori che siano in possesso di certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, che attesti l’incompatibilità dello stato di salute del soggetto con l’assunzione del vaccino.
Di fatto restano esclusi dall’obbligo di green pass
- pensionati
- casalinghe
- disoccupati
- studenti di scuola
- chi ha una certificazione medica di esenzione dal vaccino
- i bambini sotto i 12 anni, esclusi per ragioni di età dalla campagna vaccinale
- Il green pass non servirà neppure ad avvocati e altri difensori per entrare in tribunale così come consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo.
Quando il Green Pass risulti disponibile, il Ministero della Salute invierà un SMS o un’email con un codice di autenticazione (AUTHCODE) da usare per recuperare la certificazione in modo da salvarla sul telefono o stamparla.
Per recuperare il proprio green pass, si possono utilizzare queste strade:
- accedere al sito ufficiale dgc.gov.it con Spid o con Tessera Sanitaria e inserire il codice ricevuto via SMS
- tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico, nelle Regioni che lo hanno finora attivato
- tramite App Immuni e App IO
- richiedendolo al medico o pediatra di famiglia
- recandosi in farmacia
Una volta ottenuto il green pass, che nei fatti consiste in un QR Code da mostrare ai controlli via smartphone o su cartaceo, si deve portare con sé ed esibire agli addetti ai controlli dei luoghi in cui è richiesto.
Il controllo del possesso e della regolarità del Green pass avviene tramite l’app ufficiale VerificaC19, che chiunque può installare gratuitamente sul proprio device per accertarsi della validità del pass. L’App Verifica C19 non permette la memorizzazione dei dati del possessore di Green Pass e quindi non incorre negli obblighi relativi alla conservazione dei dati a norma del GDPR sulla privacy.
Controllarne il possesso spetta, oltre che alle autorità pubbliche, anche ai gestori di tutta una serie di attività per l’ingresso nelle quali il possesso del documento risulti obbligatorio:
- personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94
- soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati
- proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati
- gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
Nei luoghi di lavoro privati, invece, saranno i datori di lavoro ad avere la responsabilità della verifica relativa ai propri dipendenti, collaboratori o semplicemente frequentatori a vario titolo delle aziende.
Chi, ad un controllo delle autorità, fosse trovato al lavoro senza poter esibire la certificazione potrà essere sanzionato con una multa dai 600 ai 1.500 euro.
Peraltro anche il datore di lavoro che non avesse effettuato tutti i necessari controlli sarà colpito da una sanzione dai 400 ai 1.000 euro.
Il tema del Green Pass nell’autotrasporto e nella logistica Italiana comporta però alcune problematiche che dovrebbero essere analizzate ed approfondite. Soprattutto perchè proprio la logistica nella fase acuta della pandemia è riuscita a tutelare il proprio personale e perchè successivamente ha sottoscritto con le OO.SS. ed il Governo i protocolli d’intesa contenenti specifiche Linee Guida, in data 20 marzo 2020 e 6 aprile 2021.
Grazie alle misure in essi contenute ed al loro rigido rispetto, neanche nei mesi più complessi per l’estensione dell’epidemia, l’autotrasporto è stato toccato dall’epidemia.
Neppure a livello dell’Unione Europea si è mai attuata alcuna norma che potesse creare difficoltà operative ad un’attività che ha dimostrato di essere essenziale per il mantenimento dei flussi logistici di merci e prodotti di consumo al servizio della cittadinanza e delle imprese, tanto che mai è stata, ad esempio, ipotizzata alcuna forma di quarantena per gli autisti che si trovassero a valicare, anche più volte a settimana, le frontiere tra i paesi dell’UE.
Oggi, con l’estensione della vaccinazione, il pericolo della creazione di focolai infettivi appare ancora meno esteso e per tutti gli addetti al settore le Linee guida sono diventate una normale prassi operativa.
Ciò nonostante, l’autotrasporto non contesta certamente l’obbligo del Green Pass ma persistono delle criticità che devono essere risolte per non aggravare l’operatività e gli equilibri economici delle imprese.
Un primo problema si pone per le imprese che operano con lavoratori dipendenti da agenzie di somministrazione del lavoro temporaneo di altri paesi dell’UE in cui non vi è obbligo di Green Pass. Cosa dovrà fare il datore di lavoro italiano in questi casi? L’applicazione della norma impedirebbe in modo consistente l’operatività delle aziende che utilizzano tale strumento.
Un secondo problema deriva dal fatto che nei paesi dell’Est Europa e dei paesi baltici non esiste obbligo di Green Pass. Le imprese straniere pertanto si ritroverebbero a poter conquistare ulteriori spazi commerciali in Italia qualora l’obbligo non venga loro esteso.
Un terzo problema è legato alla carenza, soprattutto, di autisti. Se il personale viaggiante non ha il Green Pass dovrebbe essere sospeso dal lavoro. Come può un imprenditore sostituire momentaneamente l’autista con la ben nota carenza di personale specializzato disponibile sul mercato del lavoro? L’azienda in questi casi sarebbe costretta a fermare i propri mezzi con conseguenze economiche e commerciali facilmente ipotizzabili.
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