Il 30 aprile scorso è entrato in vigore il Decreto Legge del 30 aprile 2021 n. 56, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2021 n. 103). In particolare, considerata la proroga dello stato di emergenza al 31 luglio 2021, vengono posticipati i termini di scadenza di alcuni documenti. Di seguito quelli di interesse per il settore.
Documenti di riconoscimento e di identitità (Art.2). Per quelli in scadenza dal 31 gennaio 2020 la validità è stata prorogata al 30 settembre 2021. Ai fini dell’espatrio resta invece valida la data di scadenza indicata nel documento. Sono stati invece prorogati al 31 luglio 2021 (dal 30 aprile) i permessi di soggiorno ed alcuni titoli, tra cui i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale. Proroga di termini in materia di patenti di guida e di utilizzo degli ispettori esterni nella revisione periodica dei veicoli (Art. 5).
Gli ispettori autorizzati o abilitati dal MIMS possono eseguire le revisioni dei veicoli presso centri di controllo privati fino al 31 dicembre 2021 (il termine era scaduto il 31 marzo 2021).
Controlli radiometrici (Art. 9). Prorogata fino al 30 settembre 2021 la validità del regime transitorio in materia di controlli radiometrici.