La Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, con una circolare del 4 febbraio, ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni relative al distacco dei conducenti entrate in vigore lo scorso 2 febbraio 2022.
La circolare specifica che dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro (o al porto o stazione ferroviaria di arrivo) il conducente munito di tachigrafo digitale deve indicare il simbolo del Paese in cui fa ingresso. L’inserimento del “simbolo del Paese” deve essere effettuato dal conducente a veicolo fermo, all’inizio della sua prima sosta all’interno dello Stato membro dove ha fatto ingresso, nel punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Se l’attraversamento avviene a bordo di nave traghetto o di convoglio ferroviario, l’inserimento avviene nel porto o nella stazione di arrivo.
Quando il veicolo sarà dotato di tachigrafo intelligente di seconda generazione – che sarà obbligatorio sui veicoli che verranno immatricolati dall’agosto del 2023 – le informazioni sull’attraversamento saranno automaticamente registrate da quest’ultimo. Il punto di sosta, che potrà o meno coincidere con il luogo dove il conducente fruirà della pausa o del riposo o giornaliero settimanale, potrà essere un’area di servizio, un’area di parcheggio o qualsiasi altra area, diversa da quella per la sosta di emergenza dei mezzi, in cui il veicolo può sostare in sicurezza.
La circolare specifica inoltre che in Italia, il mancato inserimento del simbolo del Paese di ingresso viene sanzionato con l’art. 19 della Legge 727/1978 (trattandosi di norma residuale per le violazioni del Regolamento 165/2014 prive di sanzione specifica), applicandosi quindi la sanzione da 52,00 a 102,00 euro. Identica sanzione scatta nel caso di registrazione tardiva, avvenuta fuori dal porto di sbarco, dalla stazione ferroviaria di arrivo o in punti di sosta lontani dalla frontiera.
In quest’ultimo caso, tuttavia, per accertare la tardività dell’inserimento va verificato che il conducente, pur in presenza di punti di sosta vicini alla frontiera che potevano essere utilizzati allo scopo, abbia deciso di non fermarsi e di eseguire la registrazione in un secondo momento.
Un secondo chiarimento riguarda la dichiarazione di distacco.
La Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, tenuto conto che il nostro Paese non ha ancora recepito le disposizioni di questo provvedimento, “ritiene applicabile” – per l’Italia – una sorta di doppio binario. In pratica – ai fini operativi e di controllo sul territorio italiano – fino a quando il nostro Paese non avrà completato l’iter di recepimento della direttiva in questione, chi effettua operazioni di distacco nel nostro Paese (es.: imprese estere) potrà scegliere:
di continuare ad avvalersi delle disposizioni del Dec. Leg.vo 136/2016, proseguendo dunque ad utilizzare la comunicazione obbligatoria in uso fino ad oggi;
di utilizzare la nuova interfaccia pubblica connessa ad IMI, con la conseguenza che il conducente che esibisca copia della comunicazione di distacco effettuata come sopra, deve essere considerato in regola e non è sanzionabile ai sensi dell’art. 12, comma 1 bis del d.lgs 136/2016 (per l’ipotesi di circolazione senza la comunicazione preventiva di distacco).