Con una circolare del 7 settembre, il Ministero dellโInterno ha spiegato le modifiche al Codice della Strada introdotte nella fase di conversione in Legge del Decreto Infrastrutture, ovvero il DL 68/2022.
La Legge ha modificato lโart. 167 del CdS ridisegnando la disciplina relativa alla verifica della massa dei veicoli a motore e rimorchi al trasporto di cose. โRispetto alla precedente formulazione della norma โ scrive il Ministero dellโInterno โ ai fini del calcolo della massa di un veicolo, non dovrร piรน essere applicata la franchigia del 5% rispetto al peso massimo autorizzato nella carta di circolazione, ma una tolleranza rispetto alla misurazione eseguita con uno strumento di pesatura. Tale tolleranza si applicherร riducendo del 5% la risultanza dello strumento di misura se questo รจ di tipo statico, e del 10% se รจ di tipo dinamico. Sebbene tale nuova formulazione faccia riferimento alla verifica della massa eseguita attraverso strumenti di misurazione (pese statiche o dinamiche), si ritiene che il principio debba essere applicato anche in caso di accertamento della massa attraverso la verifica dei documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. In considerazione dellโespresso richiamo del comma 12 contenuto nel comma 1-bis, anche in tali casi, dovrร essere applicata una tolleranza del 5% al valore rilevato dalla lettura dei predetti documentiโ.
Le modifiche hanno interessato anche il comma 2-bis, che disciplina lโeccedenza di peso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilitร , che hanno massa complessiva a pieno carico superiore a 10 tonnellate. โRispetto alla precedente formulazione, che prevedeva unโeccedenza fino al 15% del peso indicato in carta di circolazione, questi veicoli possono circolare con unโeccedenza fissa di una tonnellata. Resta ferma, anche in questi casi, lโapplicazione della tolleranza suindicata. Pertanto, ai fini dellโapplicazione delle sanzioni, la franchigia di 1 una tonnellata va applicata sul valore di peso ottenuto a seguito della tolleranza.
Medesima disciplina รจ prevista per i veicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 tonnellate. Resta ferma, anche in questi casi, lโapplicazione della tolleranza del 5% o 10%, ma le sanzioni si applicano in ragione dellโeccedenza calcolata sul valore percentuale e non sul valore assoluto. Con la modifica del comma 3-bis, che disciplina i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1O tonnellate, ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilitร , lโeccedenza di peso ammissibile rispetto a quella indicata nella carta di circolazione รจ stata ridotta al 10% rispetto al 15% previsto nella precedente formulazione. Anche in questo caso, ai fini dellโapplicazione delle sanzioni, la franchigia del 10% va applicata sul valore di peso ottenuto a seguito della tolleranza.
Lโapplicazione della tolleranza del 5% o del 10% รจ prevista anche per lโeccedenza di peso dei veicoli complessi (autotreni e autoarticolati), disciplinata dal nuovo comma 5.
Con la modifica del comma 10 รจ stato ridotto al 5%, rispetto al 10% previsto dalla precedente formulazione, lโeccedenza di peso oltre la quale รจ prevista la riduzione del carico per la prosecuzione del viaggio. Ai fini dellโapplicazione di questa prescrizione, il calcolo della percentuale di eccedenza di peso rispetto a quanto indicato nella carta di circolazione, รจ riferito al peso accertato dopo aver applicato la tolleranza di cui al comma 1-bis e lโeventuale franchigia di cui ai commi 2-bis e 3-bis.
Il comma 12 รจ stato modificato in funzione dellโintroduzione del comma 12-bis che introduce la possibilitร di accertare la massa dei veicoli anche attraverso pese di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, che devono essere preventivamente omologate o approvate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilitร sostenibili.
Infine, si sottolinea che lโapplicazione della nuova tolleranza legale sul peso effettivamente accertato trova applicazione ai soli fini dellโaccertamento delle violazioni previste dallโart. 167 e non pregiudica lโapplicazione della tolleranza strumentale qualora prevista dal costruttore dello strumento utilizzato per la pesatura.โ
La circolare si sofferma anche sulle altre novitร introdotte nel CdS, tra le quali:
Art. 61 (sagoma limite). โSi prevede la possibilitร che i veicoli, sia isolati sia complessi, equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici, possano superare la lunghezza totale prevista dallo stesso articolo 61. Tali cabine allungate o dispositivi aerodinamici devono comunque rispondere ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea. Per quanto riguarda le cabine allungate, lโaumento delle dimensioni รจ compreso nei requisiti di omologazione riferiti ai veicoli stessi e sono indicati sulla carta di circolazione. Per i dispositivi aerodinamici, invece, non occorre lโaggiornamento della carta di circolazione/DU e gli stessi possono essere installati sui veicoli a condizione che rispettino le prescrizioni previste dalle norme europee.
ร previsto, inoltre, che questi dispositivi debbano essere piegati, ritratti o rimossi quando รจ a rischio la sicurezza stradale o in presenza di utenti vulnerabili (pedoni e ciclisti) quando la strada ha un limite di velocitร uguale o inferiore a 50 km/h. In mancanza si ritiene applicabile la sanzione prevista dal comma 7 dello stesso articolo 61. Si segnala, infine, che sullo stesso veicolo possono essere contemporaneamente installate sia una cabina allungata che i dispositivi aerodinamiciโ.
Art. 116 (patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore). Viene estesa la possibilitร di ottenere la CQC, anche ai titolari di patente speciale delle categorie C1E, CE, D1, D1E, D e DE.
Art 203 (ricorso al prefetto). โSi introduce la possibilitร di riscuotere le somme di sanzioni non pagate entro cinque anni per violazioni commesse con veicoli immatricolati allโestero, quando non รจ stato possibile procedere allโiscrizione a ruolo o riscuotere le somme in altro modo, per difficoltร oggettive che possono essere legate, ad esempio, al fatto che il soggetto tenuto al pagamento รจ sconosciuto o รจ privo del codice fiscale, per lโimpossibilitร di procedere alla notifica del verbale ecc. In questi casi, obbligato al pagamento della sanzione dovuta รจ il conducente che viene trovato alla guida del medesimo veicolo di cui sopra, con applicazione delle procedure di cui allโart. 207. Tale norma, tuttavia, non รจ direttamente applicabile perchรฉ subordinata allโemanazione di un decreto interministeriale che stabilisca le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti cui spettano i proventi delle sanzioni.โ