La legge di bilancio 2021 ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto). La decontribuzione in trattazione trova applicazione per i rapporti di lavoro dipendente a condizione che la sede di lavoro (l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori) sia collocata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari:
- al 30% fino al 31 dicembre 2025;
- al 20% per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% per gli anni 2028 e 2029.
In considerazione della natura di aiuti di Stato del provvedimento, la Commissione europea ha autorizzato la concessione dell’esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2021. Pertanto, con la circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 33, l’Istituto ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.