La manomissione al cronotachigrafo non emette solo sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, ma applica anche il Codice Penale, con relativa denuncia, in base all’articolo 437, ossia quello relativo alla “rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro).
Sulla legittimità di considerare reato la manipolazione del cronotachigrafo ci sono stati già ricorsi in Cassazione, in cui i giudici si sono espressi a favore della legittimità, prima nel 2016 (sentenza 47211) e poi nel 2017 (sentenza 34107) e nel 2019 (sentenza 10494).
Nonostante queste tre decisioni, la Cassazione ha affrontato un altro ricorso, relativo a alla condanna di un anno, un mese e venti giorni di reclusione emessa dalla Corte di Appello nei confronti di un autotrasportatore che ha imposto a quattordici autisti di usare una calamita per manomettere i dati del cronotachigrafo, in un periodo dal 2010 al 2013, minacciando il loro licenziamento se si fossero rifiutati. Gli avvocati dell’imprenditore hanno presentato ricorso con alcuni argomenti sostanziali e formali.
I giudici della prima sezione della Cassazione Penale hanno emesso il 25 ottobre 2022 la sentenza (numero 40187), che conferma ancora una volta la legittimità delle sentenze penali sulla manomissione del cronotachigrafo. La Corte ha infatti rigettato le motivazioni della difesa, anche se alla fine ha concesso la prescrizione all’imputato. I giudici innanzitutto hanno rilevato che la responsabilità dell’impresa non è solo “commissiva” (ossia l’imposizione delle calamite), ma anche “omissiva” (evitando il controllo sul funzionamento del cronotachigrafo).
Poi i giudici hanno ribadito che il cronotachigrafo è “un apparecchio per sua natura destinato alla prevenzione d’infortuni sul lavoro”. Quindi “il datore di lavoro che imponga l’alterazione di un apparecchio avente finalità di prevenzione degli infortuni, risponde del reato di cui all’articolo 437 Codice Penale, atteso che tale condotta rientra nella previsione tipica della ‘rimozione’ come si è ritenuto in più arresti (Sezione 1, numero 18221 del 09/04/2019, Sassonia, Rv. 275466; Sezione 1, numero 2200 del 12/09/2017, dep. 2018, cit., in motivazione) perché per rimozione può intendersi anche l’attività diretta a frustrare il funzionamento dell’apparecchio”.
I giudici hanno anche chiarito che non esiste “rapporto di specialità” tra l’articolo 179 del Codice della Strada e l’articolo 437 del Codice Penale “stante la diversità non solo (e non tanto) dei beni giuridici tutelati – rispettivamente costituiti dalla sicurezza della circolazione stradale (comprensiva di quella degli utenti terzi, diversi da colui che circoli alla guida del veicolo col cronotachigrafo manomesso) e dalla sicurezza dei lavoratori (e dunque dello stesso autore della violazione, se conducente del veicolo) – quanto soprattutto della natura strutturale delle due fattispecie sotto l’aspetto oggettivo e soggettivo”.