Chiarimenti dalla Corte di Cassazione sulla mancanza di esibizione da parte del conducente di tutti i 28 dischi analogici relativi alla attività svolta.
Che tipo di sanzione scatta in caso di mancata presentazione da parte del conducente? Sulla questione venne interrogata la Corte di Giustizia Ue: alla luce del chiarimento, la Cassazione ha ritenuto infondate le ragioni opposte dalla Prefettura richiamando proprio il pronunciamento della Corte di Giustizia, la quale ha fornito l’interpretazione della norma del regolamento 561/2006, che risulta quindi valida sia per gli austisti di camion sia per gli autisti di autobus.
In caso di mancata presentazione da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell’apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i ventotto giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a constatare un’infrazione unica per il conducente e a infliggergli per la stessa un’unica sanzione.
Dall’unicità della condotta, quindi, emerge un’unica infrazione e l’irrogazione di una unica sanzione, senza cumulo materiale e indipendentemente dal numero dei singoli dischi che il conducente non sia in grado di esibire.