Fin dal marzo scorso, quindi a pandemia appena iniziata, le associazioni datoriali e quelle sindacali avevano sottoscritto un protocollo con le linee guida da adottare nelle aziende contro la diffusione del Covid-19. Ora questo protocollo è stato aggiornato anche alla luce delle disposizioni normative succedutesi nel frattempo nei vari provvedimenti.
Nella premessa viene sottolineata l’importanza, oltre a mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro, di assicurare che negli spazi condivisi vengano indossati dispositivi di protezione delle vie aeree, e l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti.
Prima di entrare in azienda il personale potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea: se sarà superiore ai 37,5°C non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Il datore di lavoro deve inoltre informare preventivamente il personale e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
La riammissione al lavoro dopo l’infezione da Covid-19 deve avvenire secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, e i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
Per quanto riguarda gli autisti dei mezzi di trasporto non ci sono novità: si ribadisce che devono rimanere a bordo dei propri mezzi e che non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Inoltre per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno occorre individuare servizi igienici dedicati, e prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente garantendone, inoltre, una adeguata pulizia giornaliera.
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo che risultassero positivi al tampone, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente (novità), ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
Per quanto riguarda la pulizia e sanificazione si specifica che l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali. Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
In merito all’organizzazione aziendale viene ribadito che limitatamente al periodo di emergenza, nell’ambito della contrattazione di riferimento, potranno adottare una serie di misure quali: il ricorso al lavoro agile e da remoto, per le attività compatibili con questa modalità; disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli che possono operare mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto; assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione, con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
Si conferma il divieto di riunioni in presenza (o, se ciò non fosse possibile, l’obbligo di limitare i partecipanti al minimo, con obbligo dei medesimi di osservare il distanziamento e di indossare un’adeguata protezione in viso – mascherina chirurgica o dispositivi superiori), e la sospensione di eventi interni e attività di formazione in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. A tale proposito viene richiamato l’art. 25 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021 che consente “in presenza” la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, e i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio secondo il “Documento tecnico” pubblicato dall’Inail.