La stipula di un contratto di autotrasporto è suscettibile di tutelare la posizione del committente, la normativa nazionale in materia di autotrasporto si caratterizza per un rigoroso regime di corresponsabilità tra committente e vettore (nonché eventuali subvettori), cosicché è evidente l’esigenza di predisporre strumenti idonei a tutelare la posizione del committente rispetto a richieste che potrebbero pervenirgli dai subvettori e/o dai dipendenti di questi ultimi e del vettore, nonché dalle pubbliche autorità, bilanciando tale imprescindibile esigenza con l’opportunità di liberare il vettore da adempimenti inutili ed onerosi.
La corresponsabilità del committente dei servizi di autotrasporto assume rilevanza in particolare sotto tre aspetti:
- corresponsabilità retributiva, contributiva, previdenziale: il committente è responsabile tanto nei confronti dei dipendenti del vettore e dei subvettori quanto nei confronti degli enti previdenziali, a meno che non effettui la verifica della regolarità del vettore, il quale a sua volta è tenuto ad effettuare analoga verifica nei confronti del subvettore.
In altre parole il committente è tenuto a verificare solo la regolarità del vettore: se effettua correttamente tale verifica non risponde né di eventuali irregolarità del vettore, è di eventuali irregolarità dei subvettori;
- corresponsabilità per la violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale: in linea di principio il committente è sempre corresponsabile con il vettore e i subvettori per le sanzioni ad essi comminate per violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.
La corresponsabilità peraltro di fatto non opera nel caso in cui il contratto di trasporto sia stato stipulato in forma scritta (con il rispetto dei requisiti prescritti dall’articolo 6 del D. Lgs. 286/05) ed a bordo del mezzo utilizzato per il trasporto sia conservato, alternativamente, copia del contratto stesso o un documento che attesti l’esistenza del contratto:
- corresponsabilità per il pagamento dei corrispettivi ai subvettori: nel caso in cui il vettore si renda inadempimenti nei confronti dei subvettori, ai sensi dell’articolo 7 ter D. Lgs. 286/05, questi ultimi hanno diritto di richiedere il pagamento del dovuto al committente senza alcuna limitazione, da cui deriva la necessità per il committente di verificare che il vettore sia in regola anche sotto questo profilo.
Le previsioni sopra riassunte ricalcano in linea di massima la disciplina dell’appalto (da cui derivano) con alcune significative differenze, che si sostanziano nel fatto che la normativa dell’autotrasporto ha un rigore maggiore (e quindi espone a rischi più elevali) il committente dei servizi per quanto concerne le sue responsabilità nei confronti dei subfornitori (il legislatore ha sempre avuto infatti un occhio di riguardo per i c.d. padroncini e comunque per le aziende di trasporto non strutturate), mentre dal punto di vista retributivo e contributivo il committente ha oneri inferiori rispetto a quanto previsto nel caso di contratto di appalto.
In questa prospettiva è opportuno che il contratto di autotrasporto preveda che:
- a bordo del mezzo sia sempre conservata, ove possibile, la prova del fatto che il contratto di trasporto è stato stipulato in forma scritta.
Questa esigenza viene soddisfatta inserendo nel documento di trasporto, che tendenzialmente accompagna tutte le merci in viaggio, una dicitura del tipo “il presente trasporto è disciplinato da un contratto scritto ai sensi del D. Lgs. 286/05 stipulato tra ___ ed il vettore”.
- sia effettuata costantemente la verifica della regolarità del vettore, tanto acquisendo il relativo DURC, quanto consultando con cadenza almeno mensile il portale dell’albo all’uopo predisposto.
Questo adempimento ha impatto limitato sull’attività del vettore, in quanto il DURC attualmente può essere scaricato in pochi minuti dal sito dell’Inps, mentre la verifica del portale dell’albo deve essere effettuata dal committente;
- più complessa appare la questione relativa alla verifica della regolarità del pagamento dei corrispettivi ai subvettori, che peraltro costituisce in realtà la voce di rischio più importante per il committente.
Al proposito sono ipotizzabili diverse soluzioni, che vanno dal rilascio da parte del vettore di una polizza fideiussoria (bancaria e/o assicurativa) a copertura di questo specifico rischio, all’eventualità di acquisire con cadenza periodica documentazione attestante il corretto pagamento da parte del vettore dei servizi forniti dai subvettori. Resta da considerare infine che in base al comma 3 dell’art. 6 ter del D. Lgs. 286/05, nel caso di ricorso alla subvezione “il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto”.
Questa disposizione è stata introdotta con il dichiarato intento di limitare le catene di subvezione e implica necessariamente che il vettore possa affidare legittimamente ad altri vettori l’esecuzione dei trasporti (i quali assumeranno quindi veste di subvettori ai sensi del primo comma della stessa norma sopra richiamata), ma anche che questi ultimi non possano a loro volta avvalersi di altri soggetti per adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti del primo vettore.