In risposta ad una richiesta di chiarimenti di una azienda che fa riferimento al CCNL Logistica, viene sottolineato che per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori nel settore autotrasporto la registrazione dell’orario di lavoro straordinario non può consistere nella semplice apposizione della lettera ‘P’ (presenza) in quanto non consente in caso di visita ispettiva la verifica delle spettanze retributive e non solo.
L’indicazione infatti vale anche in caso di intervenuti accordi sindacali che prevedano la forfettizzazione delle indennità per trasferte e straordinari che rendano la specificazione dell’esatta durata della prestazione lavorativa ininfluente per la determinazione della retribuzione dovuta .
L’Ispettorato ricorda che è stato ammesso nell’ interpello n. 63/2009, “in considerazione delle particolarità del rapporto di lavoro del personale mobile e della possibile multiperiodalità del relativo orario di lavoro, che le registrazioni sul LUL possano avvenire in maniera maggiormente flessibile rispetto a quanto prescritto in via generale”, in un momento successivo rispetto al mese di competenza.
Più specificatamente, è consentito l’inserimento sul LUL delle ore effettivamente lavorate entro quattro mesi dallo svolgimento delle stesse. La registrazione puntuale è comunque necessaria per “il controllo successivo degli organi di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di orario di lavoro e a verificare la coerente e corretta registrazione dei tempi di guida e riposo ricavabili dai dati dell’apparecchio cronotachigrafico” .
Una modalità di registrazione non puntuale dunque non è ammissibile secondo l’ispettorato, in quanto “reca pregiudizio all’attività ispettiva e al diritto dei lavoratori di conoscere l’esatta determinazione dei diritti collegati con la prestazione lavorativa”.