Il cambio di rotta della politica sul ruolo dei dottori commercialisti nel processo di risanamento aziendale sorprende negativamente. Nel ddl di conversione del D.L. 118/2021, l’articolo 3 è stato modificato e oggi si richiede anche ai dottori commercialisti di comprovare l’esperienza maturata nel campo della crisi di impresa ai fini della nomina di esperto nella nuova procedura di composizione. Non possiamo nascondere un certo rammarico: nella prima versione era evidente il riconoscimento legittimo delle competenze specifiche in campo economico-aziendale del commercialista, quale figura professionale in grado di valutare l’esistenza di una prospettiva di risanamento dell’impresa, requisito sostanziale per l’avvio della nuova procedura negoziata. Elemento che oggi scompare”. Lo afferma Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili.
“Riteniamo invece positiva la novità relativa al soggetto cui rivolgere la domanda per l’iscrizione all’elenco, individuato non più nella C.C.I.A.A. ma nell’Ordine professionale di appartenenza del professionista, evitando quindi l’ennesima sottrazione di funzioni agli Ordini e il proliferare di para-albi esterni”, evidenzia De Lise.
Secondo il presidente dei giovani commercialisti, un capitolo a parte merita la formazione: “L’iscrizione nell’elenco degli esperti è subordinata al compimento di una specifica formazione secondo le indicazioni del Decreto dirigenziale del ministero della Giustizia, che prevede 55 ore di formazione ad opera di un dottore commercialista esperto contabile (o professore universitario in materie economiche o aziendali), un avvocato (o professore universitario in materie giuridiche), e, in alcuni casi, un magistrato, anche a riposo. Occorre sottolineare che questa formazione attiene a competenze di cui in larga parte già sono dotati i dottori commercialisti”.
Fonte: Agenzia Dire