14 luglio 2015. “Pur riconoscendo il tentativo encomiabile, di riordinare l’organizzazione e la gestione dei servizi al lavoro, gli Schemi di Decreto sulle politiche del lavoro saranno efficaci solo se sapranno mettere al centro del discorso le esigenze dei singoli utenti e se riusciranno a garantire tempi brevi per la loro ricollocazione nel mondo del lavoro.” – così ha detto Stefano Scabbio, Presidente di Assolavoro, l’Associazione nazionale delle Agenzie per il Lavoro espressione italiana di Ciett, nel corso dell’audizione tenuta oggi, 14 luglio, presso la Commissione Lavoro del Senato della Repubblica a cui ha partecipato assieme al Direttore di Assolavoro, Agostino Di Maio.
L’audizione è relativa agli schemi di decreto legislativo n. 176 sulla semplificazione, n. 177 sulle politiche attive, n. 178 sull’attività ispettiva e n. 179 sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, attuativi delle deleghe di cui alla legge n. 183 del 2014. “Le Agenzie per il lavoro (ApL) – ha aggiunto Scabbio – ritengono che sono presenti elementi di criticità che, se non affrontati, daranno luogo ad un provvedimento non solo inefficace nei suoi effetti, ma anche capace di incidere negativamente sull’operatività delle Agenzie per il lavoro, che rappresentano uno dei pochi asset efficienti del nostro mercato del lavoro.”
L’audizione, che segue quella che si è tenuta il 30 giugno scorso presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, punta l’attenzione su alcuni aspetti che, secondo Assolavoro, andrebbero rivisti, per garantire una buona riforma del lavoro. Tra i principali punti:
Sostenibilità ed impedimenti di natura operativa – Lo Schema di Decreto non garantisce l’unicità delle azioni e dei processi da cui scaturiscono i servizi e mantiene un approccio organizzativo fondato sulla centralità degli erogatori di servizi invece che sull’utente, costretto ad avere più interlocuzioni che non generano valore e con il rischio di perdere opportunità di lavoro che potrebbero essergli rivolte nel caso si fosse immediatamente attivato il servizio di politica attiva. Per evitare ciò occorre promuovere una logica di tutor di processo (o Case manager) che tenga il filo conduttore delle azioni per evitare ripetizioni.
Applicabilità delle disposizioni di coordinamento dei Fondi ed Enti bilaterali da parte della istituenda Agenzia nazionale – Forma.Temp – Lo Schema di Decreto, nel definire i compiti del Ministero del lavoro e dell’Agenzia nazionale, ridisciplina i compiti di vigilanza e controllo della PA in materia di Fondi interprofessionali ed Enti bilaterali, prevedendo una vigilanza e un controllo sulla gestione amministrativa unitamente ad un’attività di indirizzo sulle attività di formazione svolte. Tale previsione si adatta male alle disposizioni di indirizzo e di controllo ai Fondi bilaterali della somministrazione e appare, quindi, incongruente e non realizzabile, di fronte agli obblighi dell’Agenzia per il Lavoro nei confronti del lavoratore.
Contratto di ricollocazione – Lo Schema di Decreto specifica l’ambito di operatività delle azioni sostenibili tramite l’assegno di ricollocazione e stabilisce che la scelta circa l’operatore con cui esercitare questa opzione spetti solo ed esclusivamente al lavoratore disoccupato. Il problema deriva dalla previsione secondo la quale l’assegno diviene esigibile dai soli lavoratori con disoccupazione superiore a 6 mesi. Si trascura, quindi, l’aspetto fondamentale secondo cui per una valida attività di ricollocazione risultano determinanti i primi tre mesi successivi alla perdita del lavoro.
Accreditamento. Omologazione dei soggetti accreditati a livello nazionale ex art.4 e ex art.6 D.Lgs. n. 276/2003 – Lo Schema di Decreto introduce ora la possibilità di specifici regimi di accreditamento dei servizi per l’impiego privati su base regionale, senza alcuna specificazione se si tratta di regimi integrati, sostitutivi o aggiuntivi rispetto al nuovo sistema di accreditamento nazionale dei servizi privati al lavoro. Il rischio, evidente, è quello di perpetuare, se non di amplificare ulteriormente, la confusione attuale.
L’Agenzia Nazionale – Per la costituenda Agenzia, è opportuno pensare ad un Consiglio di Amministrazione snello ma che abbia al proprio interno, o mantenga un rapporto stretto e vincolante, con chi svolge le funzioni operative da un lato, e quindi il sistema degli operatori privati, e chi dall’altro sviluppa le Politiche attive legate all’orientamento e alla formazione (MIUR) e amministra le politiche di sviluppo economico (MISE).
AUDIZIONE ASSOLAVORO: DODICI PUNTI PER UNA BUONA RIFORMA
- Si alla cooperazione operatori privati e pubblici, a condizione che vi sia distinzione di ruoli e si eviti sovrapposizione nelle diverse attività;
- Mantenimento del ruolo del soggetto pubblico per la prima chiamata di chi non lavora da lungo tempo, con successiva separazione tra patto di servizio e patto di attivazione individuale: no accavallamento dei processi;
- Attribuzione alla funzione amministrativa (pubblico) oltre che delle attività di presa in carico e profilazione anche di controllo ex post;
- Definizione ranking operatori (pubblici e privati) per consentire libera e consapevole autodeterminazione da parte dell’utenza nella scelta del provider;
- Si all’accreditamento nazionale e alla limitazione della possibilità di generare confusione con regimi di accreditamento regionali (pur nel limite dell’attuale titolo V) che impediscono di investire nella costruzione della rete delle filiali;
- Ricollocazione: riduzione platea ai licenziati e riduzione al massimo dei tempi che intercorrono da quando il soggetto è licenziato e quando inizia il servizio;
- Sì alla definizione di costi standard nazionali (come per Garanzia Giovani);
- Si alla possibilità di intervento dal centro (Ministero/Anpal) in caso di inadempienza delle Regioni;
- Salvaguardia Formatemp: si controllo, no indirizzo (in quanto strumento legato alla somministrazione e diverso rispetto ai fondi interprofessionali);
- Inserimento Assolavoro nella governance (comitato indirizzo) Anpal (art.6);
- Disponibilità Apl a partecipare alla condizionalità (operatori privati segnalano comportamenti, eventuale revoca dell’assegno spetta sempre al “pubblico”);
- Correzione errata equiparazione requisiti Apl con altri soggetti per quanto riguarda il regime di accreditamento.***
A proposito di Assolavoro – Assolavoro è l’Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro (ApL). Riunisce le Agenzie per il Lavoro che producono circa l’85% del fatturato complessivo legato alla somministrazione di lavoro e contano in tutta Italia oltre 2.500 filiali. L’Associazione nasce per garantire alle ApL standard più elevati di tutela e rappresentanza, nonché un’offerta integrata di assistenza e informazione. È riconosciuta quale Parte Sociale e interviene stabilmente alle audizioni convocate dal Governo e dagli Organismi Parlamentari, per contribuire alla fase di elaborazione sia di nuove normative, sia di indagini conoscitive sul mercato del lavoro. Assolavoro aderisce a Confindustria e rappresenta l’espressione italiana dell’Eurociett, la Confederazione Europea delle Agenzie per il Lavoro.