Il direttore generale dell’Inail, Giuseppe Lucibello, nell’intervento pubblicato su Il Sole 24 Ore spiega che, di fronte alle preoccupazioni del mondo imprenditoriale per i profili di responsabilità per gli infortuni di lavoro a causa di infezione da Covid-19, possa essere “ragionevolmente evocata” una misura apposita.
“Nella fase 2 – ha affermato Lucibello – le attività produttive e i servizi non essenziali hanno ripreso e potranno riprendere, nel rispetto della tempistica dettata dal Governo, a condizione che siano adottate le misure necessarie a garantire il contenimento del rischio di contagio dei lavoratori. Il presupposto è, quindi, un bilanciamento proporzionale tra le esigenze della tutela della salute pubblica e quelle della ripartenza dell’economia. Bilanciamento che è rimesso agli Organi dello Stato e non ai singoli datori di lavoro. Questi ultimi sono, invece, tenuti a dare attuazione alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro individuate con i diversi Protocolli di intesa recepiti anche a livello normativo” .
Per il direttore generale Inail “il datore di lavoro deve solo prendere atto delle indicazioni tecniche fornite per il contenimento del rischio di contagio nel proprio ambiente di lavoro e apportare le modifiche alla propria organizzazione necessarie per dare attuazione alle predette indicazioni tecniche. La preoccupazione del mondo imprenditoriale è che i datori di lavoro possano in futuro vedersi addebitare la responsabilità di infezioni da Covid-19 per non aver fatto meglio e più di quanto imposto dalle indicazioni date”.
Per dare una risposta a queste preoccupazioni negli ultimi giorni si è fatta strada la possibilità di approvare un’apposita previsione di legge. Con riferimento a questi timori, Lucibello ritiene che “può ragionevolmente essere evocata una misura che stabilisca la regola per cui l’applicazione da parte del datore di lavoro delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, indicate dai protocolli di intesa sottoscritti costituisce a tutti gli effetti pieno assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 2087 del Codice civile”. “Una simile regola di diritto – precisa il direttore generale Inail – non appare peraltro in contrasto con la disciplina dell’assicurazione obbligatoria infortunistica che ha, invece, da sempre, contemperato le esigenze di tutela del lavoratore con quelle del datore di lavoro e della produzione”.