Prima schiarita sulla diatriba “territoriale” relativa all’applicabilità della Decontribuzione Sud ai lavoratori somministrati al Sud Italia da parte delle Agenzie per il Lavoro aventi sede legale o operativa in aree diverse dal Mezzogiorno del nostro Paese.
Sino a oggi – sulla base dell’interpretazione fornita dall’Inps con il messaggio n. 72 dell’11 gennaio 2021 – l’Agenzia per il lavoro avente sede al Centro/Nord che somministrasse lavoratori presso aziende situate nelle regioni del Sud non si vedeva riconosciuto lo sgravio contributivo del 30 per cento previsto dal cd. Decreto Agosto (Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) sino al 31 dicembre 2020, poi esteso (con un decalage) dalla Legge di Bilancio 2021 sino al 2029, per le imprese con sede nelle cd. aree svantaggiate (ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali.
Per escludere i benefici della contribuzione, L’INPS aveva infatti fatto riferimento alla sede del datore di lavoro “formale” (i.e. l’Agenzia di Somministrazione) anziché la sede effettiva (luogo di lavoro) dell’azienda utilizzatrice, senza contare che per esplicito obbligo di legge, le società che utilizzano i lavoratori somministrati – comprese le società aventi sede e operanti nel Sud Italia – sono tenute a rimborsare integralmente i contributi previdenziali alle Agenzie di Somministrazione che poi versano i relativi contributi all’INPS.
Adecco Italia., una delle principali Agenzie per il lavoro operanti in Italia, coadiuvata dai propri legali avv. Francesco Bello e Luca Failla di Deloitte Legal, ha quindi proposto ricorso al Tar del Lazio avverso l’erronea/ingiustificata l’interpretazione data dall’INPS. E il Tar del Lazio, accogliendo le ragioni di Adecco, con un primo decreto cautelare (n. 1604 del 15 marzo 2021) ha sospeso l’efficacia del messaggio INPS n. 72 così come pure della circolare n. 33 del 22 febbraio 2021 che replicava i contenuti del messaggio n. 72, in attesa della Camera di Consiglio fissata per il 9 aprile 2021.
Il ricorso mira a riconoscere parità di trattamento tra le Agenzie di Somministrazione – indipendentemente dalla loro collocazione geografica – e a garantire che non venga frustrata la finalità ultima della misura, ossia che le società utilizzatrici collocate nel Sud Italia siano private del beneficio previdenziale Decontribuzione Sud – che prevede uno sgravio contributivo del 30% sui contributi previdenziali per i propri lavoratori – solo in quanto ricevano lavoratori somministrati da Agenzie di Somministrazione collocate in aree del Paese diverse dal Mezzogiorno.
“Il provvedimento costituisce un primo ma importante risultato nel senso di evitare un’interpretazione della norma gravemente ingiusta nei confronti delle Agenzie di Somministrazione e dei propri utilizzatori collocati nel Mezzogiorno – spiegano gli Avvocati Francesco Paolo Bello e Luca Failla di Deloitte Legal – L’auspicio è che il TAR Lazio confermi la sospensione anche in occasione della Camera di Consiglio del 9 aprile 2021 e che comunque l’INPS si avveda dell’iniquità che una tale interpretazione può generare. L’Istituto si è infatti limitato a una interpretazione “letterale” della norma del Decreto Agosto, che accorda lo sgravio ai datori di lavoro con sede nel Mezzogiorno, senza considerare che nella somministrazione di lavoro il rapporto è trilaterale, e sebbene il datore di lavoro sia formalmente l’agenzia di somministrazione –collocata al Nord – i costi anche previdenziali gravano per legge sull’utilizzatore che potrebbe anche essere collocato nel Mezzogiorno, come spesso avviene. La tematica è di rilevantissima importanza, in particolare in un momento in cui molte società nel Mezzogiorno sono in sofferenza e rischiano di vedersi private dello sgravio solo per aver fatto una legittima scelta imprenditoriale di rivolgersi al lavoro in somministrazione: circostanza che è proprio ciò che la norma mirava ad evitare”.
“Questo primo provvedimento della Giustizia Amministrativa – dichiara Andrea Morzenti Senior Manager Legal Department The Adecco Group – vuole, (ri)porre sulla giusta carreggiata le regole applicabili alla fruizione della decontribuzione sud nel solco già tracciato, in esecuzione delle norme di legge, di tutti i precedenti provvedimenti dell’INPS (di recente, tra l’altro, confermato dallo stesso Istituto con riferimento alla cd decontribuzione donne). La legge, infatti, come appunto tutte le Circolari e i Messaggi INPS con esclusione di quelle ora sospese del TAR, ha sempre considerato l’Utilizzatore e non l’Agenzia di Somministrazione quale soggetto centrale in tema di esoneri/incentivi/decontribuzioni. E questo sulla scorta del fatto che è l’utilizzatore il destinatario finale del costo del lavoro, mentre l’Agenzia è una sorta di “vettore” che a casa dell’utilizzatore porta l’abbattimento contributivo”.
Altra fondamentale conseguenza della sospensiva del TAR potrebbe essere quella di riportare sul soggetto fruitore, l’utilizzatore appunto, il rispetto del massimale di 1.800.000 euro di aiuti concedibili previsto dal Temporary Framework anche per le somministrazioni portatrici della decontribuzione sud. Anche questo in aderenza alle norme di legge che, in tema di de minimis, hanno sempre individuato l’utilizzatore e mai l’Agenzia quale soggetto di riferimento, Questa lettura avrebbe l’auspicata conseguenza di liberare risorse a vantaggio degli utilizzatori del Mezzogiorno, limiate altrimenti se incardinate su un unico soggetto (l’Agenzia di Somministrazione, appunto).
– Nota stampa Deloitte Legal.