Incentivi per chi investe, agevolazioni, startup innovative sono termini che rimbalzano sempre con maggiore frequenza sul web e tra gli addetti ai lavori. Ma quali sono le ultime novità? Con l’inizio ufficiale della stagione primaverile è arrivata anche la pubblicazione del decreto attuativo in materia di incentivi fiscali all’investimento in startup innovative (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 66). Queste ultime, come indicato dal Registro Imprese, sono “società di capitali di diritto italiano, costituite anche in forma cooperativa, o società europee aventi sede fiscale in Italia, che rispondono a determinati requisiti e hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente: lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.”
E nello specifico, gli incentivi sono legati agli investimenti attuati da persone fisiche e giuridiche nel capitale sociale di startup innovative, in modo diretto o attraverso organismi di investimento collettivo nel risparmio.
Detrazioni fiscali – In particolare, come viene riportato nel decreto: “I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda, un importopari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a 500mila euro, in ciascun periodo d’imposta ai sensi del presente decreto. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l’importoper il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e illimite di cui al primo periodo si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società. I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, invece, possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a 1.800.000 euro, per ciascun periodo d’imposta ai sensi del presente decreto.”
Per quanto riguarda gli investimenti nelle startup a vocazione sociale o nelle startup innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, le percentuali di detrazione corrispondono rispettivamente al 25% e 27%. Le agevolazioni indicate sono applicabili a condizione che l’ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati in ogni periodo d’imposta non sia superiore a 2.500.000 euro per ciascuna startup innovativa.
I casi in cui valgono le agevolazioni – Ma quali sono i casi in cui queste agevolazioni non hanno la possibilità di essere applicate? Nello specifico, quanto espresso non si applica, ad esempio, nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica e nel caso di investimenti in startup innovative che si qualifichino come imprese in difficoltà e come imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio. Infine, le agevolazioni non si legano all’investimento in startup innovative e incubatori certificati, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché alle altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative.