E’ arrivato oggi il tanto atteso trillo della prima campanella dell’anno scolastico più difficile del dopoguerra. Le famiglie, i cui genitori lavorano, guardano con grande apprensione l’inizio dell’anno scolastico per trovare una difficile conciliazione tra le esigenze professionali e quelle familiari che, nel malaugurato caso di contagio da Covid in classe dei figli, diventerebbe davvero complicata.
La tecnologia. Secondo le disposizioni che il DL 111/20 ha previsto sul tema, il provvedimento apre ancora di più al lavoro agile come lo strumento più idoneo per non fermare quelle attività lavorative che possono essere svolte in modo delocalizzato utilizzando la tecnologia. Il lavoro agile, o smart working, è una modalità di svolgimento del proprio incarico lavorativo al di fuori dal luogo di lavoro in posto non obbligatoriamente predefinito ma scelto esclusivamente dal lavoratore e con una distribuzione delle attività definita ancora una volta dal lavoratore.
Lo smart working è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 81/2007 ma quest’anno, a seguito della pandemia da Covid19, ha cambiato finalità e modalità organizzative. Da strumento utile per incrementare la produttività aziendale e conciliare esigenze professionali e private dei lavoratori è divenuto strumento per arginare la diffusione del contagio e consentire comunque lo svolgimento delle attività lavorative.
Il diritto alla riservatezza. Nel periodo emergenziale lo smart working prevede una modalità applicativa semplificata perdendo alcuni formalismi previsti invece nella modalità ordinaria. Resta invece inalterato il diritto alla riservatezza del lavoratore: gli strumenti utilizzati nel lavoro agile non potranno mai interferire con la privacy domestica del lavoratore e il diritto alla disconnessione del lavoratore. Secondo le disposizioni della legge, il lavoratore potrà articolare la sua attività lavorativa come meglio crede nell’arco della fascia oraria concordata con il datore di lavoro, avendo diritto, a concludere la sua giornata lavorativa al termine della stessa.
Tornando all’anno scolastico, da oggi al via, le disposizioni per i genitori lavoratori dei giovani studenti prevedono che sino al 31 dicembre un genitore potrà attivare lo smart working per tutto (o in parte) il periodo di quarantena del figlio under 14 convivente ovvero richiedere congedi straordinari. Cosa succede, dunque, in caso di contagi nella classe dello studente? Se lo studente, con meno di 14 anni, viene in contatto con un soggetto positivo al Covid, un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente a seguito di
contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
L’indennità. Nella situazione in cui la prestazione lavorativa non possa essere resa in smart working, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio. In questo caso è riconosciuta, in sostituzione dell’ordinaria retribuzione, una indennità pari al 50% dello stipendio e il periodo è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. Nei giorni in cui un genitore fruisce di indennità o svolge attività in smart working, o comunque non svolge alcuna attività’ lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.