LabItalia – A.A.A. spazzacamini cercasi con l’obbligo della manutenzione della caldaia. “Quest’anno oltre al Natale e al freddo – dice a Labitalia Giovanni Paoletti, presidente Anfus (Associazione nazionale fumisti installatori e spazzacamini manutentori) – è arrivato, per il primo anno, anche l’obbligo di manutenzione e redazione del libretto di impianto anche per i combustibili solidi”.
“Dovrebbe essere -auspica- un grande risultato, o meglio è un passo molto importante che equipara anche per il rendimento energetico e la sicurezza gli impianti alimentati a legna e pellet con quelli alimentati da altre fonti energetiche. Tuttavia, il dpr 74 del 2013 richiama l’obbligatorietà di manutenzione -avverte Giovanni Paoletti- da parte di operatori abilitati e i maestri spazzacamini ancora oggi non trovano inquadramento all’interno del decreto ministeriale 37 del 2008 in qualità di manutentori straordinari”.
“Questo è il paradosso: abbiamo centinaia di artigiani altamente qualificati, in possesso di attrezzature e competenze specifiche per operare sugli impianti, ma che non possono adempiere -rimarca il presidente Anfus- agli obblighi di legge. Non possono, loro malgrado, aiutare i cittadini e quindi i veri responsabili di impianto ad effettuare la manutenzione obbligatoria. Spazzacamini però esistono, e resistono: sarà che passeggiare sui tetti e guardare il mondo da lassù -continua- li fa sentire sempre ‘straordinari’. Il regolamento in materia di esercizio, conduzione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva ha concluso il recepimento della direttiva europea del 2002”.
Sono state, infatti, riscritte le regole inerenti l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici degli edifici, e in particolare estendendole anche ad altre tipologie.
“Questi sono gli impianti tecnologici -puntualizza Giovanni Paoletti- destinati ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, compresi gli impianti individuali di riscaldamento. Le stufe e i caminetti sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali per unità abitativa è maggiore di 5 kW. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione degli impianti termici, nonché il rispetto di tutte le leggi in materia, gravano sul ‘responsabile dell’impianto’, cioè sul proprietario, chi occupa l’unità immobiliare dove questo si trova, oppure -ricorda- è l’amministratore nel caso di impianti condominiali”.