Con il Messaggio n. 689 del 17 febbraio 2021, l’INPS fornisce indicazioni sul diritto all’indennità di disoccupazione NASpI in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro per accordo collettivo aziendale, come prevista dal Decreto Agosto (art. 14, comma 3, del D.L. n. 104 del 2020, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020), nonché dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 311, della Legge n. 178/2020). Lo comunica il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in una nota.
Le disposizioni in vigore prevedono che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo – valide attualmente fino al 31 marzo 2021 – non trovano applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che abbiano ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo.
Ai fini dell’accesso alla NASpI, nel provvedimento si dà atto dei dubbi interpretativi sollevati dalle strutture territoriali in ordine alla necessità che l’accordo collettivo aziendale sia sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e non da una sola.
A tal riguardo, l’Istituto chiarisce che l’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è valido se sottoscritto anche da parte di una sola organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa a livello nazionale, non essendo, quindi, necessaria la sottoscrizione da parte di tutte le organizzazioni. Pertanto, a tale condizione, l’adesione all’accordo del lavoratore consente l’accesso alla prestazione di disoccupazione, qualora sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22.