A seguito delle novità introdotte dalla Legge Fornero (legge n. 92/2012), il 20 febbraio 2013 il Ministero del Lavoro ha emesso una circolare sulla possibilità di far ricorso ai contratti a progetto per le attività svolte nel settore del marketing operativo dai Promoter.
Il marketing operativo è un tipo di marketing che identifica le azioni che l’azienda utilizza per raggiungere i propri obiettivi commerciali. Molte aziende, operanti in diversi settori, per arrivare a tali obiettivi fanno ricorso alla figura del Promoter, ossia quella figura professionale chiamata a promuovere un determinato prodotto mediante la consegna di materiale promozionale o attraverso la pubblicizzazione di specifiche qualità ed offerte del prodotto stesso. Il lavoro dei Promoter viene svolto normalmente presso fiere, centri commerciali, convegni e così via.
Sul punto il Ministero, con circolare n. 7/2013, è intervenuto fornendo chiarimenti in merito all’attività dei promoter, tradizionalmente inquadrati nell’area delle collaborazioni a progetto che, come noto, hanno subito rilevanti modifiche ad opera della legge n. 92/2012.
In particolare, il legislatore ha previsto che l’oggetto dell’attività assegnata al collaboratore debba riferirsi a uno o più progetti specifici e che tali progetti – che non possono consistere nella mera riproduzione dell’oggetto sociale della committente – debbano essere collegati al raggiungimento di un determinato risultato finale. Inoltre, è stato espressamente previsto che il progetto non possa richiedere lo svolgimento da parte del collaboratore di compiti meramente ripetitivi ed esecutivi.
Il legislatore ha, inoltre, previsto che si è in presenza di un rapporto di lavoro subordinato – fino a prova contraria da parte della committente – nel caso in cui l’attività del collaboratore, è svolta con “modalità analoghe a quelle svolte dai lavoratori dell’impresa committente”.
Fatta tale premessa, il Ministero del Lavoro ha osservato che l’attività dei Promoter si concretizza generalmente nello svolgere compiti meramente operativi a fronte di specifiche indicazioni ricevute dal committente, senza la possibilità di “rinvenire significativi margini di autodeterminazione da parte del lavoratore”.
Ciò detto, il Ministero ha ritenuto che la figura dei Promoter finisca con lo svolgere attività con caratteristiche pressoché analoghe a quelle dei commessi e/o addetti alle vendite che difficilmente risultano inquadrabili nell’ambito di un genuino rapporto di collaborazione a progetto (in merito vedesi Circ. Min Lav. 29/2012), pur risultando astrattamente riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma.
Pertanto e in linea con quanto sopra precisato, rimane ovvio che è compito del personale ispettivo l’accertamento, caso per caso, della riconducibilità o meno di tali rapporti nell’alveo della subordinazione.
Il Ministero ha, infine, ribadito la legittimità di attività di Promoter svolte in via occasionale da cui derivi un reddito annuo non superiore a € 5.000,00.
Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero, è presumibile che, all’esito di eventuali accertamenti da parte delle autorità ispettive o dell’autorità giudiziaria, vengano ricondotti nell’alveo della subordinazione i rapporti di lavoro a progetto che abbiano ad oggetto la mera attività promozionale attraverso la consegna di materiale pubblicitario o l’illustrazione delle qualità di un prodotto (per es. l’assaggio di un prodotto alimentare) negli spazi e con le modalità indicati dal committente.
Al contrario, potrebbe essere considerato genuino un tale contratto se al Promoter dovesse essere assegnata la realizzazione di un progetto di più ampio respiro, come per esempio, la realizzazione di una ricerca di mercato, attraverso la raccolta e la elaborazione dei dati forniti dai potenziali clienti.