LabLaw Studio Legale, con il Managing e Founding Partner Francesco Rotondi, l’Equity Partner Alessandro Paone (in foto) e il Managing Associate Marco Pati Clausi, ha assistito la Giuseppe Bottiglieri Shipping Company S.p.A. nel giudizio promosso contro la storica società partenopea di armamento dalla ex dirigente Maria Bottiglieri, già esponente della proprietà insieme ad altri familiari fino all’apertura del concordato preventivo ed al successivo ingresso nella totalità del capitale sociale del fondo d‘investimento Bain Capital Credit, avvenuto nel 2018.
L’azione giudiziale promossa dalla ex dirigente aveva ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disposto dal board dell’azienda a seguito di una riorganizzazione interna volta, tra le altre, alla semplificazione dei processi decisionali e gestionali con conseguente contenimento dei costi fissi, adottata durante il periodo di vigenza della normativa emergenziale che ha introdotto nell’ordinamento italiano il cd. blocco dei licenziamenti ed offerto alle aziende la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione con causale Covid-19.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Alessandra Santulli, ha accolto le tesi della Società rigettando la domanda di nullità del licenziamento proposta dalla dirigente per ritenuta violazione della norma sul blocco dei licenziamenti: discostandosi dall’orientamento della Corte d’Appello di Roma, il Tribunale napoletano ha stabilito che «Il divieto transitorio dei licenziamenti individuali riconducibili ad esigenze economiche e organizzative aziendali introdotto dal ridetto art. 46, concerne il recesso “dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604”. Ora, il riferimento non è semplicemente alla causale del licenziamento ma alla causale prevista dalla legge 604/66 che espressamente non è applicabile alla categoria dei dirigenti (art.10 legge 604/66)».
Per tale motivo, ad avviso del Tribunale di Napoli, non è possibile estendere anche al personale dirigente il predetto divieto data la mancata estensione nei confronti di questo delle misure di sostegno al reddito che il Governo ha rivolto solo ad impiegati operai e quadri. In questo quadro giuridico, ritenere il divieto operante comporterebbe il superamento del punto di equilibrio costituzionale della norma, impattando la libertà di impresa di cui all’art. 41 Cost. nella misura in cui verrebbe interamente addossato sulla sola parte datoriale il costo di un divieto senza alcuna contropartita assistenziale, operazione che renderebbe il ragionamento di per sé irragionevole ed illegittimo.