Arriva l’ok dall’Inps per le donne che vorranno lavorare fino al nono mese di gravidanza, scegliendo di prendere il congedo obbligatorio di maternità di cinque mesi interamente dopo il parto. A farlo sapere è l’Inps in una nota.
La legge di bilancio 2019 – spiega l’Istituto – ha riconosciuto alle lavoratrici, in alternativa alle modalità tradizionali, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso. La gestante – si legge nella nota – può esercitare la facoltà di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto, se un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
La documentazione sanitaria – ricorda l’Inps – deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto, qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.
L’interdizione dal lavoro. Nel caso di parto successivo alla data presunta i giorni tra la data presunta e il parto, sono conteggiati nel congedo di maternità, ma non possono essere indennizzati in quanto regolarmente retribuiti dal datore di lavoro e coperti sul piano degli obblighi contributivi. L’interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza – rileva l’Inps – è compatibile con la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, purché i motivi alla base della predetta interdizione cessino prima dell’inizio del congedo di maternità ante partum.
Il periodo di malattia. Invece, l’insorgere di un periodo di malattia prima dell’evento del parto, tra il settimo e il nono mese, comporta l’impossibilità di avvalersi dell’opzione. Nel giorno di insorgenza dell’evento morboso (anche qualora fosse un singolo giorno), la lavoratrice gestante – sottolinea l’Inps – inizia il proprio periodo di congedo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Come presentare la domanda. La domanda – conclude l’Inps – deve essere presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto all’indennità) ed esclusivamente per via telematica, direttamente sul sito web istituzionale (con pin dispositivo), tramite Patronato oppure tramite Contact center.