Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Da oggi possono richiedere l’indennità di disoccupazione anche i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, che hanno cessato l’attività dal 1 gennaio 2015 e sono rimasti senza lavoro. La nuova misura è prevista dall’art. 15 del D.Lgs.4 marzo 2015 n.22, come illustrato di seguito.
1. Premessa e quadro normativo. Il Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, ha dettato, tra l’altro, nuove norme in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata. In particolare, l’art. 15 del richiamato decreto legislativo ha istituito, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, una nuova indennità di disoccupazione mensile – denominata DIS-COLL – rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.
2. Disciplina della nuova indennità di disoccupazione DIS-COLL
2.1 Destinatari – Sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – con esclusione degli amministratori e dei sindaci – iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
2.2 Requisiti – L’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori, come individuati nel punto precedente, che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (stato di disoccupazione);
b) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità);
c) possano fare valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al punto 2.1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (requisito contributivo/reddituale).
a) Stato di disoccupazione
Quanto al requisito di cui alla lettera a) – stato di disoccupazione – si precisa che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del richiamato d. lgs. n. 181 del 2000, lo status di disoccupato deve essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato o anche tramite posta elettronica certificata, accompagnata da una dichiarazione attestante l’attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. L’art. 4, comma 38 della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha previsto che nei casi di presentazione di una domanda di indennità di disoccupazione in ambito ASpI, la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa può essere rilasciata direttamente all’INPS, che la trasmette al servizio competente attraverso l’apposita banca dati telematica di cui al comma 35 del citato art. 4 della legge n. 92 del 2012. La disciplina di cui al richiamato articolo 15 ha introdotto, tra i requisiti per la fruizione della prestazione DIS-COLL, lo “stato di disoccupazione” che il lavoratore interessato deve possedere al momento della presentazione della domanda di prestazione. Pertanto, analogamente a quanto avviene per le prestazioni in ambito ASpI – la categoria di lavoratori in argomento potrà, al momento della presentazione della domanda di DIS-COLL, rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, che l’INPS successivamente metterà a disposizione dei servizi competenti.
b) Accredito contributivo di tre mensilità
Il lavoratore con contratto di collaborazione di cui all’art. 15 del richiamato decreto legislativo deve possedere altresì, ai fini dell’accesso alla prestazione DIS-COLL, almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione Separata presso l’INPS. Il periodo di osservazione per l’individuazione del requisito contributivo va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la data di cessazione dal lavoro fino alla predetta data di cessazione.
Esempio: contratto di collaborazione cessato in data 31 marzo 2015; il periodo di osservazione per la “ricerca” del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2014 (anno solare precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 31 marzo 2015 (data di cessazione del rapporto di collaborazione). Nell’arco temporale come sopra individuato, il lavoratore interessato dovrà possedere almeno tre mesi di contribuzione versata nella Gestione Separata INPS. Per la prestazione in argomento non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 del Codice Civile.
c) Requisito contributivo/reddituale
Il comma 2 del richiamato art. 15 prevede che per l’accesso alla indennità DIS-COLL il collaboratore, congiuntamente ai requisiti di cui alle lettere a) e b), deve fare valere – nell’anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione – un mese di contribuzione versata o, in alternativa, un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 del citato art. 15, di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
Esempio: posto che il minimale retributivo annuo per il 2015 è pari ad € 15.548,00, il compenso minimo mensile deve essere pari ad € 1.295,66 (15.548/12) per fare valere una mensilità di contribuzione (€ 398,02, importo pari all’applicazione dell’aliquota del 30,72% sul compenso minimo mensile di € 1.295,66). Il requisito sarà anche soddisfatto nel caso in cui il rapporto di collaborazione, di durata pari almeno ad un mese, abbia dato luogo ad un reddito almeno pari ad € 647,83 (compenso minimo mensile 1.295,66/2).
2.3 Base di calcolo e misura – L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati – derivante dai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 del citato art. 15 – relativo all’anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile. A seguito di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reso con nota del 21 aprile 2015, esclusivamente ai fini del calcolo della misura e della durata della prestazione, per “mesi di contribuzione o frazioni di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione. Pertanto, il reddito imponibile ai fini previdenziali – che rappresenta la base di calcolo della prestazione – dovrà essere diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo di riferimento come sopra individuato, anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e anno solare precedente. L’interpretazione fornita al riguardo dal richiamato Ministero consente di prendere a riferimento, ai fini della determinazione della base di calcolo e della misura della prestazione, anche le frazioni di mese, che – qualora si facesse riferimento ai “mesi di contribuzione” – non potrebbero essere oggetto di computo.
L’indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75 per cento del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2015, all’importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro. L’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro per l’anno 2015, annualmente rivalutato. La indennità DIS-COLL si riduce in misura pari al 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, vale a dire dal 91° giorno di fruizione della prestazione.
2.4 Durata della prestazione – L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente “ … per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati …” nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Ai soli fini della durata, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. In ragione del predetto indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reso con nota del 21 aprile 2015, anche per la durata della prestazione, analogamente alla modalità adottata per la base di calcolo e la misura, si prendono a riferimento i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione. Pertanto l’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Ai soli fini della durata, non sono computati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente DIS-COLL. La durata massima della indennità DIS-COLL non può comunque superare i sei mesi di fruizione.
Si forniscono ad ogni buon fine due esempi che riassumo i criteri operativi appena esposti.
Esempio1
Si ipotizzi un rapporto di collaborazione della durata di 10 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 8.000 euro [copertura contributiva di sei mesi (8.000:1.295,66=6,17 mesi)]. In detta ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 5 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione per il numero dei mesi o frazione di essi, di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 800. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari ad € 600 (800X75:100) per i primi tre mesi; € 582 ( € 600 meno il 3 %) per il quarto mese ed € 564,54 (€ 582 meno il 3% ) per il quinto mese, per un importo totale pari a € 2.946,54.
Esempio 2
Si ipotizzi un rapporto di collaborazione della durata di 6 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 16.000 euro [(copertura contributiva di 12 mesi (16.000:1.295,66=12,35 mesi)]. In detta ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 3 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione per il numero dei mesi o frazione di essi, di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 2.666,66. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari a € 1.264,16 (€ 1.195X75:100 + il 25% della differenza tra € 2.666,66 e € 1.195), per un importo totale pari ad € 3.792,50.
Si precisa che in caso di fruizione parziale della prestazione, ipotizzando ad esempio nel primo caso la fruizione di soli 2 dei 5 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL – dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 4 mesi di lavoro. Analogamente ipotizzando nel secondo caso la fruizione di 1 solo dei 3 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL – dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 2 mesi di lavoro. Per i periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti i contributi figurativi.
2.5 Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione
2.5.a Per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione di cui al comma 1 del richiamato art. 15 devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione. L’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati. Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
Esempio in merito alla tutela della maternità: data di cessazione del rapporto di collaborazione 31/05/2015 – inizio maternità 1/07/2015 fine periodo di maternità 01/12/2015 (durante questo periodo il termine di presentazione della domanda rimane sospeso). Dal 2 dicembre il termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade l’8 gennaio 2016.
Nei casi di evento di maternità o di degenza ospedaliera di cui sopra l’indennità DIS-COLL decorre – se la domanda è stata presentata durante il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati – dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera. Qualora la domanda sia stata presentata successivamente alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque nei termini di legge, l’indennità DIS-COLL decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
Con riferimento alla tutela previdenziale della malattia di cui all’articolo 1, comma 788, della legge n. 296 del 27/12/2006, si rinvia a quanto già specificato nella circolare n. 76 del 16/04/2007 in merito alla necessaria sussistenza del rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo dell’evento di malattia ai fini dell’indennizzabilità della prestazione di malattia.” Pertanto gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione e proseguiti oltre la cessazione di quest’ultimo nonché quelli insorti dopo la cessazione del rapporto di collaborazione non determinano né slittamento né sospensione del termine di presentazione della domanda di indennità DIS-COLL e non incidono sulla decorrenza della indennità DIS-COLL.
2.5.b. In relazione all’immediata entrata in vigore della disciplina dell’istituto in argomento, al fine di consentire comunque l’avvio delle operazioni di istruttoria delle domande e di relativa liquidazione della prestazione, fino alla data del 11 maggio 2015 entro la quale saranno resi disponibili i servizi di presentazione telematica, la domanda di DIS–COLL sarà accettata, sia proveniente da parte del cittadino che da parte degli Enti di Patronato, anche in forma cartacea mediante l’apposito modulo disponibile nel sito www.inps.it. all’interno della Sezione “Moduli” e poi sezione “Prestazioni a sostegno del reddito” o tramite PEC indirizzata alla Struttura INPS territoriale competente il cui indirizzo è reperibile sul predetto sito INPS alla Sezione “ Le sedi INPS” – Ricerca Testuale – Nome Sede Inps o Comune di Residenza”.
Fino alla data del 11 maggio 2015 non sarà possibile la presentazione della domanda attraverso il canale del Contact Center. Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni del rapporto di collaborazione intercorse tra la data del 1° gennaio 2015 e la data di pubblicazione della presente circolare, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare. In questi casi la prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.
I collaboratori rientranti nel campo di applicazione della legge n. 92 del 2012 accedono fino al 31 dicembre 2015 esclusivamente alla indennità DIS-COLL in presenza di tutti i requisiti richiesti per detta indennità dal d.lgs. n. 22 del 2015. Pertanto le eventuali domande di detti soggetti – intese ad ottenere l’indennità Una Tantum CoCoPro 2014 – presentate tra il 1° gennaio 2015 e la data di pubblicazione della presente circolare per le quali la cessazione del lavoro si sia verificata nel 2015 saranno gestite come domande di DIS COLL. La relativa prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.
2.6 Condizionalità – L’erogazione della prestazione DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all’art. 1, comma 2 lett. c) del decreto legislativo n. 181 del 2000, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (Centri per l’Impiego) di cui all’art. 1, comma 2 lett. g) del richiamato decreto legislativo n. 181 del 2000.
I Centri per l’Impiego – competenti all’accertamento dello status di disoccupato e alla verifica della conservazione dello stesso anche ai fini delle politiche attive del lavoro – comunicano all’INPS, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori già in uso e attraverso la Banca dati politiche attive e passive di cui all’art.8 del D.L. n.76 del 2013 convertito con modificazioni nella legge n.99 del 2013, le cause di decadenza dalla prestazione DIS-COLL connesse alle attività di competenza dei Centri medesimi. Come già precisato al punto 2.2 lett. a) della presente circolare, i lavoratori potranno rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) al momento della presentazione della domanda di DIS-COLL, qualora non abbiano già rilasciato tale dichiarazione tramite PEC o presentandosi personalmente presso il Centro per l’Impiego.
2.7 Nuova attività lavorativa
2.7.a Contratto di lavoro subordinato – In caso in cui il beneficiario dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a cinque giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie; al termine del periodo di sospensione la prestazione riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui la stessa era stata sospesa. In caso in cui il beneficiario dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni decade dal diritto alla DIS-COLL.
2.7.b Lavoro autonomo – Il beneficiario di indennità DIS-COLL che intraprenda o sviluppi un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata, dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all’INPS entro trenta giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività.
Qualora il reddito dichiarato sia inferiore o pari al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Nel caso in cui, nel corso del periodo di godimento dell’indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dovere modificare il reddito dichiarato, dovrà effettuare una nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione; si procederà in tale caso a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito, diminuito delle quote già eventualmente recuperate. La riduzione della prestazione, come sopra determinata, sarà ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nei casi di esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell’autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
L’art. 70, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – come modificato dall’art. 8, comma 2-ter del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 – ha previsto che “Per gli anni 2013 e 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere ..… rese… nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito”; la medesima previsione nnormativa non è stata, ad oggi, rinnovata per l’anno 2015.
Pertanto, in attesa del completamento della riforma legislativa in materia di riordino della disciplina delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, per il beneficiario della indennità DIS-COLL che svolga anche attività di lavoro occasionale di tipo accessorio, la prestazione – analogamente a quanto previsto al precedente paragrafo 2.7.b in caso di svolgimento di lavoro autonomo – sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Il beneficiario della indennità DIS-COLL è tenuto a comunicare all’INPS entro trenta giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività lavorativa occasionale di tipo accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito derivante dalla predetta attività.
3. Gestione del passaggio dalla indennità Una Tantum alla DIS-COLL – I collaboratori rientranti nel campo di applicazione della legge n. 92 del 2012 accedono fino al 31 dicembre 2015 esclusivamente alla indennità DIS-COLL in presenza di tutti i requisiti richiesti per detta indennità dal D.lgs. n. 22 del 2015. Al riguardo si precisa, infatti, che i collaboratori che nell’anno 2014 hanno maturato tre mesi di contribuzione presso la gestione separata INPS trovano tutela attraverso la DIS-COLL, in quanto il requisito minimo di tre mesi di contribuzione – introdotto dall’art. 15, comma 2, lett. b) del d.lgs. in argomento – andrà ricercato nell’arco temporale che va dal 1 gennaio 2014 alla data dell’evento di cessazione dal lavoro verificatosi nel 2015. Tali lavoratori dovranno possedere, oltre al predetto requisito, anche gli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 2.2, lett. a) e c) della presente circolare.
Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013. Al riguardo si precisa che i collaboratori rientranti nel campo di applicazione della legge n. 92 del 2012 i quali nell’anno 2013 soddisfano sia il requisito dei due mesi di disoccupazione, sia il requisito dei tre mesi di contribuzione e che hanno altresì maturato nell’arco temporale 01.01.2014 – 31.12.2014 il requisito dell’accredito di un numero di mensilità non inferiore ad uno [art. 1, co. 51 lett. d), e) c)], potranno beneficiare della indennità una tantum, qualora abbiano presentato apposita domanda entro il termine del 31.12.2014 o, solo per coloro che hanno maturato il requisito dell’accredito di una mensilità presso la gestione separata nel mese di dicembre 2014, entro il termine massimo del 31 gennaio 2015.
Solo nel caso in cui il requisito previsto dalla lettera c) del sopracitato art. 2, comma 51, della legge di riforma venga maturato nel mese di dicembre, il termine per presentare la domanda, relativa “all’anno di riferimento” in cui il predetto requisito è stato maturato, è prorogato fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
4. Decadenza – Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi di seguito elencati:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. g) del D.lgs. n.181 del 2000;
c) nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
d) inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
e) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
f) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL. A tale proposito si richiama la circolare n. 138 del 2011
5. Finanziamento – Le risorse finanziarie già previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all’articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del 2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui all’art.15 del richiamato d.lgs. n.22 per l’anno 2015 e pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.
All’eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di cui al suddetto articolo 15 anche per gli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.
6. Regime fiscale – L’indennità di disoccupazione erogata ai soggetti con rapporto di collaborazione coordinata è considerata, ai sensi del comma 2, art.6 del Tuir, reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e, pertanto, è soggetta al regime della tassazione ordinaria, ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/73, con le aliquote previste all’art.11 del Tuir e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir. L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, opererà sulla indennità DIS-COLL in questione, le ritenute IRPEF e rilascerà la certificazione fiscale (mod.CU). L’Istituto, inoltre, provvederà qualora richiesto, a riconoscere le eventuali detrazioni fiscali e ad effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo.
7. Ricorsi – Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di DIS-COLL è il Comitato Amministratore per la Gestione speciale di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:
• online (tramite codice PIN rilasciato dall’istituto), utilizzando la procedura disponibile tra i “Servizi Online” del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi online;
• tramite i patronati e gli intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.