La prestazione di disoccupazione DIS-COLL – istituita in via sperimentale dall’art. 15 del Decreto legislativo n. 22 del 2015 a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2015 e successivamente prorogata dall’art. 1 comma 310 della Legge n. 208 del 2015 per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016 – non è stata oggetto di proroga in relazione agli eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2017.
Pertanto, in assenza di previsione normativa, non sarà possibile procedere alla presentazione delle domande di indennità DIS-COLL per le cessazioni involontarie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, verificatesi dal 1°gennaio 2017.