Il tirocinio formativo, più conosciuto sotto il nome di stage, non è un contratto di lavoro. E’ uno strumento contrattuale che ha la funzione di facilitare durante il periodo di studi, o subito dopo, una breve esperienza di lavoro per i giovani appena usciti da un percorso di studi, oppure come completamento pratico di un percorso formativo. Consiste in un’esperienza pratica di qualche mese in un’azienda con lo scopo di apprendere sul campo quanto si è studiato e appreso a livello teorico. Questo, in sintesi, lo scopo dello stage.
Purtroppo, nella pratica quotidiana del nostro mercato del lavoro, lo strumento del tirocinio in diversi casi è stato abusato e in molti casi si sono utilizzati stagisti per tempi lunghi e per fargli ricoprire vere e proprie mansioni lavorative all’interno dell’azienda, pagati spesso solo con un rimborso spese.
Le nuove regole – Nel 2011 è stata introdotta una legge specifica sui tirocini che ha previsto alcune limitazioni. In pratica, i tirocini previsti per i neo-diplomati o i neo-laureati possono avere una durata massima di 6 mesi e possono essere attivati solo entro i 12 mesi successivi dal conseguimento del titolo di studio. Inoltre, la suddetta legge ha rimandato alle Regioni, che tramite una legge regionale, hanno il compito di individuare i requisiti necessari che devono possedere i soggetti che promuovono i tirocini formativi.
Per completezza d’informazione bisogna aggiungere che i tirocini sono di due tipi: i tirocini curriculari e quello non curriculari. I primi sono quelli che fanno parte di un piano di studi scolastico o universitario e sono parte integrante del percorso di studi; il secondo, invece, è il tirocinio che si svolge fuori al percorso di studi scolastici e universitari e serve per completare un apprendimento di tipo professionale attraverso un’esperienza diretta in azienda.
La legge Fornero è intervenuta anche sui tirocini attraverso una legge delega che sostanzialmente rimanda ad un intervento e ad un accordo, da stipulare entro 180 giorni dell’entrata in vigore della nuova legge sul lavoro, tra Governo e Regioni la quale stabilisca le condizioni e le regole per l’utilizzo del tirocinio formativo.
In sostanza, tramite tale accordo, dovranno essere individuate le misure con cui contrastare l’uso distorto dello stage, le caratteristiche precise che qualificano un tirocinio, il riconoscimento di una congrua indennità economica (anche forfettaria) per la prestazione svolta. In quest’ultima situazione, la norma prevede che nel caso in cui non è pagata l’indennità al tirocinante, l’azienda è soggetta ad una sanzione economica compresa tra i mille e i 6 mila euro.
Le regole delle Regioni – La commissione lavoro della Conferenza Stato-Regioni ha già definito una bozza di accordo sui tirocini che prevede, tra le altre cose, l’introduzione di una soglia minima di compenso per gli stagisti, che per la data in cui questo libro è stato consegnato alle stampe, era pari a 400 euro lordi mensili. Gli altri aspetti della bozza di accordo riguardano l’abolizione del limite massimo, previsto dalla normativa vigente, del tetto al compenso mensile. Inoltre sono previste delle limitazioni anche sul numero di stagisti che un’azienda può utilizzare in proporzione al numero di dipendenti assunti. Per le imprese dell’artigianato artistico, invece, è possibile ricorrere ai tirocinanti anche in caso di nessun dipendente. Il tirocinio previsto per il reinserimento al lavoro dei disoccupati e cassaintegrati può durare per un anno al massimo, mentre quello riservato ai lavoratori disabili per un massimo di due anni. Tali limiti non sono prorogabili. Sono questi, in sostanza i principali contenuti della bozza di accordo in discussione alla Conferenza Stato-Regioni sulla regolamentazione dei tirocini. A questo punto, però, è utile attendere l’accordo definito che probabilmente uscirà per la fine di gennaio 2013, e al quale si rimanda per una conoscenza precisa è aggiornata in materia.
E’ fondamentale ricordare che la competenza di regolamentazione dei tirocini, che sono una forma di attività di formazione professionale, sono assegnate dalla nostra Costituzione alle singole Regioni e che, quindi, saranno queste ultime, alla fine, ha stabilire le regole complete di regolamentazione dei tirocini che, di conseguenza, potrebbero variare da regione a regione.
La platea interessata a tali regole è molto ampia. Solo nel 2011, ci ricorda l’Isfol, il numero dei tirocinanti in Italia è stato di circa 500 mila persone e di questi, il 52,4% non ha percepito nessun compenso.
Tratto dal libro:
IL NUOVO LAVORO. GUIDA FACILE
La riforma Fornero spiegata a mia nipote
di Filippo Di Nardo, edizioni MIND.