Il decreto Cura Italia, al fine di agevolare la presentazione delle domande di NASpI, DIS-COLL e di disoccupazione agricola ha previsto, la proroga dei termini di presentazione delle stesse. In particolare, per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Nella ipotesi di presentazione di domande di NASpI e DIS-COLL oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, la prestazione decorrerà dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020, che sono state respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), verranno riesaminate d’ufficio.
È stata inoltre prevista la proroga di 60 giorni del termine (ordinariamente fissato a 30 giorni) per la presentazione delle domande di erogazione della prestazione NASpI in forma anticipata, nonché per l’adempimento connesso all’obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto da parte dei percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL nelle ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa autonoma/subordinata/parasubordinata in corso di percezione delle suddette indennità; i predetti termini sono pertanto ampliati da 30 a 90 giorni.
Le domande di incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte perché presentate fuori termine verranno riesaminate d’ufficio. Le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto verranno riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la suddetta comunicazione sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020.
Infine, per le domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 da presentarsi nell’anno 2020, il termine di presentazione è prorogato al 1° giugno 2020; pertanto, le domande di disoccupazione agricola, saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020.