Con la sentenza n. 9597 del 5 maggio 2014 la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo del lavoratore che durante la propria attività lavorativa provochi un incidente stradale danneggiando anche la merce trasportata.
La vicenda riguarda il licenziamento del dipendente di un’azienda di trasporti il quale, nel condurre l’autoarticolato aziendale, aveva cagionato un sinistro stradale. La Corte d’Appello aveva ritenuto il fatto tale da costituire, ai sensi dell’art. 3 della L. 604/1966, quel notevole inadempimento degli obblighi contrattuali integrante giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
In particolare la Corte territoriale aveva valutato che le risultanze istruttorie deponessero in favore dell’affermazione della responsabilità del lavoratore, il quale viaggiava a ottanta kilometri orari su un tessuto stradale ove il limite di velocità massimo era di quaranta kilometri orari, sì da perdere il controllo dell’automezzo, determinando dunque l’incidente occorso.
Ritenuta sussistente, dunque, la colpa del lavoratore per il sinistro stradale, il fatto veniva altresì considerato, contrariamente a quanto dedotto dal lavoratore a sua difesa, come non estraneo al rapporto di lavoro. La Corte, infatti, aveva ravvisato nel fatto verificatosi violazione dei doveri di cautela e di attenzione, violazione tale da pregiudicare il rapporto fiduciario e dunque il corretto futuro espletamento della prestazione lavorativa dedotta in contratto. Contro la richiamata pronuncia, il lavoratore adiva dunque la Suprema Corte, deducendo, tra le varie censure alla sentenza impugnata, l’indimostrata colpa in relazione al sinistro verificatosi nonchè l’estraneità del fatto al rapporto di lavoro e, dunque, la sua inidoneità a ledere il rapporto fiduciario sì da determinare il provvedimento espulsivo.
Gli Ermellini disattendevano la prospettazione del dipendente rilevando, in primo luogo, come la Corte di merito avesse fondato la propria decisione sulle risultanze emergenti dal cronotachimetro e dal prontuario della Polstrada.
Sotto il profilo della dedotta estraneità del fatto al rapporto di lavoro, la Corte di Cassazione rilevava che l’incidente si era verificato nel pieno svolgimento delle mansioni di autista espletate dal dipendente licenziato e che la negligenza – dimostrata in occasione del sinistro stradale – nell’esatto adempimento della prestazione lavorativa, ben costituisse giustificato motivo soggettivo di licenziamento del dipendente.
Una siffatta negligenza, infatti, rappresenta – secondo il Supremo Collegio – una valida ragione per il venir meno da parte del datore di lavoro della fiducia sull’esattezza delle future prestazioni lavorative. Ciò posto, la Corte di Cassazione condivideva in toto la valutazione operata dalla Corte territoriale affermando dunque, posta la lesione del vincolo fiduciario, la legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo stante la sussistenza, nel caso di specie, di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali.