Il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 denominato “decreto sostegni” è il provvedimento più rilevante varato finora dal Governo Draghi con uno stanziamento complessivo di 32 miliardi di euro destinato a sostenere, un sistema economico nazionale duramente colpito dalla pandemia. La cifra stanziata è pari all’entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento.
Sono cinque le aree toccate dal provvedimento: sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore; lavoro e contrasto alla povertà; salute e sicurezza; sostegno agli enti territoriali; ulteriori interventi settoriali.L’obiettivo del Decreto-legge è assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l’intensità di protezione che ciascun soggetto richiede.
In merito al meccanismo di erogazione dei contributi a fondo perduto, imprese e partite iva potranno accedere ai fondi previsti dall’art. 1 del decreto nel periodo che va dal 30 marzo e fino al 28 maggio inviando le proprie richieste all’Agenzia delle Entrate. Andranno utilizzati i canali telematici dell’Agenzia o la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet.
Bisognerà compilare un modulo online, anche avvalendosi di un intermediario già delegato per il Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche e sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia.
Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione. Due i requisiti per accedere al sostegno: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.
Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza. In particolare, in caso di esito positivo, le Entrate comunicheranno l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta nel caso di tale scelta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.
Ma a chi spetta di fatto il contributo? Come indicato dal “Decreto Sostegni”, il nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro. Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono invece esclusi dalla fruizione del bonus i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021) o che abbiano attivato la partita Iva successivamente (a partire dal 24 marzo 2021), gli enti pubblici (art. 74 del TUIR), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).
In merito ai requisiti per avere il bonus questi sono essenzialmente due. Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 ed in particolare: 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro; 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila; 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione; 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni; 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.
È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro. Il nuovo contributo a fondo perduto, come i precedenti bonus, è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
“Questo decreto è una risposta significativa molto consistente alle povertà, al bisogno che hanno le imprese e ai lavoratori, è una risposta parziale ma il massimo che abbiamo potuto fare all’interno di questo stanziamento – ha affermato il premier Mario Draghi commentando il Decreto Legge – I pagamenti inizieranno l’8 aprile, per chi avrà fatto domanda. Se tutto va come previsto, 11 miliardi entreranno nell’economia nel mese di aprile. E’ necessario accompagnare le imprese e i lavoratori nel percorso di uscita dalla pandemia, questo è un anno in cui non si chiedono soldi, si danno soldi, verrà il tempo di guardare al debito ma non è questo il momento, di pensare al Patto di stabilità”
Critico sul decreto il Presidente della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca “Un provvedimento necessario ma insufficiente, mirato a contenere le criticità con politiche passive difensive. L’insufficienza scaturisce dai soli 32 miliardi ma d’altronde è la dotazione ereditata dallo scorso Governo. Cifra che non permette di essere incisivi nei confronti di chi produce PIL e occupazione: le imprese. Le somme scaturenti dalle previsioni normative sono, infatti, assolutamente insufficienti a fornire alcun tipo di sostegno effettivo, restando di gran lunga al di sotto dei debiti maturati per costi fissi in questi lunghi mesi di attesa dell’approvazione del decreto. In materia di contributi va salutato con soddisfazione il superamento dei codici Ateco quale metodo di selezione dei beneficiari, includendo così anche gli studi professionali, finora emarginati dai provvedimenti emergenziali dello scorso anno”