Il Dpcm del 22 marzo 2020 dispone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 1 del Dpcm medesimo.
Resta consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta, altresì, consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza. Lo fa sapere il Ministero del Lavoro in una nota.
Attività non sospese. Il Decreto, inoltre, contiene un nutrito elenco di attività non sospese nel quale sono ricomprese l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center. Si precisa, altresì, – prosegue il Ministero del Lavoro -che l’elenco potrà essere aggiornato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le disposizioni. Infine, si dispone che le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare il protocollocondiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Le disposizioni del Decreto – conclude la nota – producono effetto dal 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.