Accolta la richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro all’Agenzia delle Entrate di non modificare la compilazione della Certificazione Unica 2021 in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali. La compilazione dei punti 478, 479 e 480 della CU diventa, infatti, opzionale e non più obbligatoria per i sostituti d’imposta che non hanno applicato la clausola di salvaguardia di cui all’art. 128 del D.L. 34/2020. Lo comunica attraverso una nota il Consiglio stesso.
Nella giornata di ieri, con la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle FAQ sulla CU 2021, era infatti emersa una difformità tra le risposte pubblicate e le istruzioni ufficiali sulla compilazione diramate in precedenza in caso di trattamenti di integrazione salariale. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine si è dunque immediatamente attivato per chiedere all’Amministrazione Finanziaria di rendere la compilazione delle caselle sopra citate “preferibile” e non obbligatoria, ottenendo da parte delle Entrate l’auspicabile apertura. Infatti, a seguito di questa interlocuzione, la risposta alla FAQ relativa alla compilazione della casella 478 è stata così modificata: “Sì, la casella deve essere preferibilmente compilata anche in questi casi, per consentire in sede di dichiarazione dei redditi, in analogia a quanto avviene con riferimento a tutte le altre disposizioni fiscali, quali detrazioni per lavoro dipendente, carichi di famiglia, detrazione per oneri, etc., la riliquidazione di quanto già operato dal sostituto”, rendendo di fatto opzionale la compilazione dei punti 478, 479, 480.
Apprezzamento da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine è stato espresso per la sensibilità dimostrata dall’Agenzia.