Ripresa economica e occupazione vanno di pari passo con il rinnovato ottimismo delle imprese, stimolate ad assumere nuovo personale sulla base di politiche governative ad hoc. Così almeno nelle intenzioni del Governo, che ha reso attuative alcune delle norme introdotte nel Jobs Act e nella legge di Stabilità 2016, confermandone altre già in vigore lo scorso anno. Un ventaglio di decreti a firma del ministro del Lavoro Giuliano Poletti, volti a favorire le aziende che arruolano nuovo personale, con special riguardo alle assunzioni di categorie protette o disagiate.
Si parte con gli sgravi previsti per chi assume a tempo indeterminato un disoccupato. Quest’esonero, già effettivo nel 2015, è stato tuttavia riconfermato riducendo sensibilmente lo sconto contributivo per i datori di lavoro: viene risparmiato il 40% dei costi da sostenere, per un importo massimo di 3.250 euro. Abbreviata anche la durata del bonus: non più tre anni, ma due. Per poterne usufruire, nei precedenti sei mesi il lavoratore non deve aver sottoscritto altri contratti a tempo indeterminato, né aver avuto rapporti di lavoro con lo stesso datore che si è già avvalso dell’agevolazione. Stesso dicasi per le società controllate dal titolare o ad esso riconducibili, che abbiano goduto in passato del medesimo sgravio.
Pagamento dei contributi Inps e Inail dimezzato se la nuova risorsa è una donna over 50. In questo caso, l’esenzione prevista è di 12 mesi per assunzioni a tempo determinato, e di 18 per contratti indeterminati. C’è però una clausola spartiacque di cui tener conto: il “Bonus Lavoro Donna” è fruibile se la neo-assunta risulta disoccupata da almeno un anno. Se invece il periodo di disoccupazione è inferiore – sempre facendo riferimento ad un minimo di 6 mesi – dal 2014 al 2020 sarà possibile richiederlo solo per quante risiedono in zone svantaggiate d’Italia. Nel dettaglio, le regioni interessate dal provvedimento sono Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, oltre ad alcune aree specifiche del Centro-Nord, dislocate ad esempio tra la provincia di Ferrara e Piacenza.
Sostenuta dalle policy governative anche la formula dell’apprendistato ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale. Non fa testo quindi l’età delle risorse, che possono essere – al momento dell’assunzione – indifferentemente disoccupati o lavoratori in mobilità. Il “Bonus Apprendisti” accorda all’azienda un’aliquota agevolata del 10% per tutta la durata del contratto, prorogabile di altri 12 mesi nel caso in cui l’apprendista venga assunto a tempo indeterminato. Fino al 31 dicembre 2016 è previsto un regime sperimentale e ancor più favorevole nei casi di apprendistato per la qualifica, per l’alta formazione e la ricerca, oppure per i diplomi professionali, di istruzione secondaria superiore e per i certificati di specializzazione tecnica superiore. A queste tipologie contrattuali corrisponde, infatti, un’aliquota del 5%, esente anche dall’1,61% dell’assicurazione sociale per l’impiego, nonché dal costo di licenziamento prescritto dalla Legge 92/2012. Se l’assunzione è avvenuta tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016, le imprese con un team pari o inferiore a 9 dipendenti saranno completamente esentate dai contributi per tutto il triennio dell’apprendistato, con un’aliquota Naspi dell’1,6%. Gli sgravi del Bonus Apprendisti sono cumulabili con le agevolazioni del Programma Garanzia Giovani, a condizione che il lavoro svolto non ecceda il 60% del monte ore totale.
L’ultimo pacchetto di misure incentivanti riguarda, infine, le categorie protette. Il “Bonus Disabili” è uno dei decreti attuativi del Jobs Act già in vigore, nonostante l’obbligatorietà delle assunzioni sarà effettiva a partire dal 1 gennaio 2017. In ogni caso, ai datori di lavoro che nel corso di quest’anno assumeranno un disabile sarà riconosciuta una riduzione del salario mensile lordo in percentuale variabile a seconda dell’handicap del lavoratore. Lo sgravio consiste in un’esenzione del 35% per i primi 36 mesi, in caso di persone con capacità lavorativa ridotta tra il 67 e il 79%, o minorazioni corrispondenti alla quinta e alla sesta categoria del Testo Unico in materia di pensioni di guerra. Per le invalidità superiori al 79%, e le minoranze codificate nella prima, seconda e terza categoria del Testo Unico, i contratti saranno coperti da uno sconto del 70% sul compenso mensile lordo durante tutto il primo anno, oppure fino ad un massimo di 60 mesi nel caso di assunzioni a tempo indeterminato. Stessi parametri per quanti offrono una chance a lavoratori con disabilità psichico-intellettive che influiscono sul 45% della capacità lavorativa. Inoltre, il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili garantisce il rimborso della formazione nonché di eventuali modifiche strutturali, come ad esempio l’abbattimento delle barriere, per il personale con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.
di Viviana Passalacqua