Tornano con il mese di luglio le domande per gli assegni del nucleo familiare (Anf), con nuovi e maggiori importi e limiti di reddito. La circolare Inps numero 60 del 21 maggio 2020 aggiorna infatti gli importi in base alla variazione dei prezzi al consumo che ogni anno l’Istat elabora. A ribadire in una nota alcune indicazioni per richiedere le domande per gli assegni del nucleo familiare è la Cna.
I nuovi assegni ai nuclei familiari, in vigore dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, cambiano in base ai componenti del nucleo familiari. Si differenziano a seconda se i nuclei sono composti da due genitori con uno o più figli, se si è in presenza di persone con inabilità, se ci sono nuclei monoparentali anche con fratelli, sorelle e nipoti. Le variabili che entrano in gioco per calcolare gli assegni familiari sono, in definitiva, – spiega la Cna – i componenti del nucleo familiare, con presenza o meno di disabili, ma anche il reddito prodotto l’anno precedente.
I vantaggi. Secondo la definizione che dà l’Inps, l’Anf è un sostegno economico per i nuclei familiari dei lavoratori dipendenti, dei pensionati da lavoro dipendente e dei lavoratori che godono di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente (ad esempio: indennità di disoccupazione, indennità di maternità, cassa integrazione e guadagni, indennità di malattia, Tbc).
A chi spetta. L’assegno spetta ai lavoratori dipendenti italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia per il proprio nucleo familiare formato da: richiedente, coniuge non separato legalmente ed effettivamente o divorziato, figli ed equiparati minori e maggiorenni inabili, figli ed equiparati studenti o apprendisti tra 18 e 21 anni solo se facenti parte di nuclei numerosi, nipoti minori in linea retta viventi a carico dell’ascendente, fratelli, sorelle e nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti. I lavoratori extracomunitari hanno diritto solo per i familiari residenti in Italia o in Paesi convenzionati. Spetta ai lavoratori che hanno un reddito del nucleo inferiore alle fasce reddituali stabilite ogni anno dalla Legge e costituito almeno per il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati.
Composizione del reddito familiare. Formano il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all’ Irpef, i redditi di qualsiasi natura e quelli esenti da imposta o soggetti ritenuta alla fonte se complessivamente superiori ad Euro 1.032,91. Non sono considerate reddito – si legge nella nota – le somme espressamente previste dalla Legge (ad es. i trattamenti di famiglia, i trattamenti di fine rapporto, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento e le rendite Inail).
La domanda deve essere presentata da: lavoratori dipendenti privati al datore di lavoro, lavoratori titolari di prestazioni previdenziali alla Sede Inps territorialmente competente sulla base della residenza del richiedente, pensionati da lavoro dipendente alla Sede Inps territorialmente competente sulla base della residenza del richiedente con gli appositi modelli. La domanda va inoltrata utilizzando appositi modelli disponibili sul sito Inps, ma è effettuabile anche attraverso i Patronati. Il Patronato Epasa Itaco è a disposizione per chiarire se si ha diritto all’Anf, basta recarsi alla sede più vicina a casa propria consultando il sito www.epasa-itaco e cliccando su ricerca sede vicina. Gli operatori sono a disposizione dei cittadini per effettuare rapidamente e con professionalità la domanda.