LabItalia – Dopo anni di dibattiti e polemiche arriva lo sciopero virtuale, almeno nel settore del trasporto aereo. Il Garante per gli scioperi, infatti, ha inserito anche la protesta senza danno per gli utenti, nella regolamentazione provvisoria emanata oggi per quel che riguarda gli scioperi nel settore del trasporto aereo. Una formulazione generale che rinvia il dettaglio applicativo di forme alternative di mobilitazione a specifici accordi aziendali o decentrati, ma che intanto fissa qualche paletto. A cominciare dal taglio del salario che a fronte della normale prestazione da parte del lavoratore, sarà pari alla metà della retribuzione netta spettante per il periodo dello sciopero.
Un ‘tesoretto’ che l’azienda avrà l’obbligo di versare per intero a soggetti con finalità benefiche o di interesse sociale, individuati da un accordo tra le parti, o all’Inps, gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti , in assenza di questo accordo. Un rapporto che cambia nel caso di scioperi successivi che siano proclamati sempre sulla stessa vertenza: a fronte della rinuncia del lavoratore alla metà della retribuzione netta, l’azienda infatti sarà obbligata a versare la corrispondente retribuzione netta, maggiorata del 100%.
Agli scioperi virtuali, inoltre, saranno applicate le sole disposizioni relative al preavviso minimo, 12 giorni, al preavviso massimo, 60 giorni, alla revoca tempestiva, 7 giorni, e alla durata massima, 4 ore il primo stop e una giornata solare per le successive azioni di protesta. A fronte della proclamazione di uno sciopero virtuale ritualmente effettuata, inoltre, l’azienda, almeno sei giorni prima della prevista astensione, dichiara formalmente la sua adesione allo stesso. In caso di mancata adesione da parte dell’azienda allo sciopero virtuale, infine, le motivazioni saranno comunicate alla Commissione di garanzia.
Come funziona lo sciopero virtuale? E’ una pratica prevista soprattutto in quei servizi di pubblica utilità in cui lo sciopero tradizionale crea un danno alla comunità e agli utenti di quei servizi. E’ il caso classico dello sciopero nei servizi del trasporto. In concreto, lo sciopero virtuale si realizza lavorando, ossia il lavoratore rimane al suo posto di lavoro garantendo il servizio, ma, aderendo virtualmente allo sciopero, una o tutta la parte della sua giornata retributiva verrebbe girata ad un fondo da identificare che utilizzerebbe quelle risorse per iniziative di pubblica utilità. L’azienda, in questo caso, non dovrà versare al fondo solo la quota parte della retribuzione del lavoratore che ha partecipato allo sciopero, ma un suo multiplo, la cui entità sarà stabilita tramite accordi sindacali. In questo modo, il servizio verrebbe garantito e allo stesso tempo lo sciopero virtuale creerebbe un danno economico all’azienda perché costretta a pagare una somma superiore alla retribuzione delle ore “virtualmente” non lavorate da parte di chi aderisce allo sciopero, con un evidente danno economico e quindi con un effetto deterrente simile, se non più forte, allo sciopero tradizionale.