A seguito dell’alluvione che si è abbattuta sulle Marche tra il 15 e il 16 settembre, l’Inps ha pubblicato in una nota il messaggio 3498 del 26 settembre 2022 per fornire chiarimenti sull’accesso alla Cassa integrazione salariale ordinaria.
Si ricorda che per gli “Eventi Oggettivamente Non Evitabili” (EONE), tra i quali è ricompresa “l’alluvione”:
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale;
- le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- l’obbligo dell’informativa sindacale non è preventivo ed è sufficiente, anche dopo l’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, indicare alle rappresentanze sindacali la durata del periodo di sospensione/riduzione e il numero dei lavoratori interessati.
In considerazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività nelle province di Ancona e Pesaro non devono dare dimostrazione degli effetti che l’evento ha determinato sull’attività lavorativa. La relazione tecnica da trasmettere può limitarsi a descrivere la tipologia delle attività svolte e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle stesse.
Per maggiori indicazioni è possibile consultare il sito www.inps.it.