Milano, 5 dicembre 2016 – “I recenti fatti dell’ospedale di Saronno destano orrore nella loro tragica normalità. E purtroppo non è la prima volta che vicende di questo tipo diventano pubbliche. Viene da chiedersi se a fronte di quanto emerso in questa vicenda fatti analoghi possano verificarsi anche presso altre strutture ospedaliere in Italia. – dichiara l’Avvocato e Giuslavorista Luca Failla, co-fondatore di LabLaw, uno dei primi studi legali in Italia specializzato in diritto del lavoro-. Sotto un profilo strettamente civilistico (oltre che penalistico) ma soprattutto giuslavoristico – al di là del lavoro che la magistratura sarà chiamata a fare – le conseguenze patrimoniali di quanto viene addebitato alla coppia, il dottor Leonardo Cazzaniga e l’infermiera Laura Taroni, se confermate in giudizio, impatteranno inevitabilmente in modo diretto sulla struttura ospedaliera di Saronno, tenendo conto della qualità soggettiva dell’ospedale quale datore di lavoro della coppia”.
“A riguardo – precisa Failla – la norma dell’art. 2049 del nostro codice civile del 1942 è chiara nello stabilire una responsabilità cd. oggettiva del datore di lavoro per i danni prodotti dalle azioni e dai comportamenti dei dipendenti e dei propri addetti nell’esercizio delle loro attività lavorative. E’ una norma particolare che in forza del rischio imprenditoriale che il datore di lavoro necessariamente corre, pone a suo carico i rischi connessi alle azioni dei dipendenti che lo stesso datore di lavoro è chiamato a controllare nell’esercizio dei suoi doverosi poteri di vigilanza e controllo ex art. 2104 e 2105 del codice civile. Ebbene, proprio in forza di tale norma è indubbio che i danni arrecati dai comportamenti della coppia (al momento una ipotesi di reato di omicidio volontario a carico di diversi pazienti) scateneranno certamente una serie di azioni di risarcimento dei danni a carico della struttura ospedaliera da parte degli eredi dei defunti con effetti per nulla secondari in termini di impatto economico”.
“In tale caso – trattandosi – se ovviamente confermati – di comportamenti volontari e, pertanto, dolosi da parte dei dipendenti della struttura – è fortemente dubbio che le polizze assicurative, anche qualora esistenti a copertura dei danni provocati a terzi, potranno essere attivate, considerando che normalmente le assicurazioni escludono proprio il dolo dei dipendenti (e cioè la consapevolezza volontaria in chi agisce degli effetti delle proprie condotte, come indubbiamente emergerebbe dalle intercettazioni) dalla copertura dei danni conseguenti alle condotte assicurate. Sotto altro profilo – spiega l’esperto – va poi ricordata anche la responsabilità in proprio dei vertici della struttura ospedaliera: la reiterazione dei comportamenti illeciti – se risulterà dimostrata – fa sorgere il serio dubbio che le procedure di controllo e di governo dell’ente da parte dei propri componenti apicali – ove anche tali procedure fossero esistenti – possano non avere funzionato correttamente, dato il numero di decessi che sembra oggi essere imputabile alla coppia nel corso degli anni”.
“Se invece dovesse essere addirittura confermata – come sembra emergere dalla stampa – la conoscenza da parte dei vertici di quanto stava accadendo nelle corsie, l’omessa adozione di provvedimenti a carico dei due dipendenti, ove anzi la conferma nell’incarico e nella loro posizione, potrebbe addirittura configurare in capo ai vertici ospedalieri sul piano personale l’ipotesi di concorso nei reati commessi mentre sul piano patrimoniale ne potrebbe derivare in capo ai vertici ospedalieri l’obbligo, a loro volta, di risarcire i danni che la struttura ospedaliera dovrà risarcire ai parenti delle vittime, danni invece che forse si sarebbero potuti evitare (o ridurre) se fossero state tempestivamente adottate misure organizzative o disciplinari a carico dei dipendenti coinvolti, così da interrompere le azioni oggi contestate”.
“Sul piano della gestione concreta dei rapporti di lavoro in corso, da ultimo, certamente la struttura Ospedaliera potrebbe già oggi, sulla base dei riscontri concreti di cui fosse in possesso, adottare misure disciplinari e cautelari nei confronti dei due dipendenti coinvolti senza necessariamente attendere l’esito definitivo dei procedimenti penali in corso, e cioè il passaggio in giudicato delle eventuali sentenze penali di condanna sicuramente a distanza di anni. Una vicenda cosi drammatica e “folle”, – conclude l’avvocato Failla – ahimè potrà sicuramente avere un impatto negativo, oltre che sull’immagine, anche sulla stabilità patrimoniale dell’ente ospedaliero e sulle sue finanze. Questi sono spesso gli effetti e le ricadute negative sul datore di lavoro delle azioni commesse dai dipendenti, di cui non sempre si riesce a valutare la portata se non a posteriori ”.
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Chi è Luca Failla – Avvocato e Giuslavorista Professore a contratto presso l’Università LUM Jean Monnet di Casamassima (Bari). Avvocato dell’Anno per il Contenzioso Giuslavoristico (LegalCommunity 2013). È Socio Fondatore di LABLAW, il primo studio italiano per professionisti e diffusione capillare sul territorio specializzato in diritto del lavoro e relazioni sindacali. Ha maturato una specifica competenza nel settore della consulenza straordinaria/M&A, del diritto sindacale, commerciale e societario, del contenzioso in ambito giuslavoristico oltre che civile internazionale, dei contratti dei dirigenti e responsabilità degli Amministratori. Ampiamente riconosciuto nell’ambito legale ed accademico italiano, è molto richiesto come docente nelle università e svolge attività di formazione ed aggiornamento per le imprese.