L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato sette procedimenti istruttori – e deciso di adottare altrettanti provvedimenti cautelari – nei confronti delle principali società fornitrici di energia elettrica e di gas naturale sul mercato libero, che rappresentano circa l’80% del mercato. Le società coinvolte sono Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie.
Sotto la lente dell’Autorità sono finite le proposte di modifica del prezzo di fornitura di energia elettrica e di gas naturale e le successive proposte di rinnovo delle condizioni contrattuali, in contrasto con l’art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (il decreto Aiuti bis), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022.
Cosa stabilisce il Dl Aiuti Bis sulle bollette
La norma sospende, dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023, l’efficacia sia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura sia delle relative comunicazioni di preavviso, salvo che le modifiche di prezzo si siano già perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso.
Non tutti gli operatori hanno infranto la legge
Questi interventi vanno ad aggiungersi ai quattro procedimenti istruttori e agli altrettanti provvedimenti cautelari adottati nei confronti delle società Iren, Dolomiti, E.On e Iberdrola e fanno seguito ad un’ampia attività preistruttoria svolta nei confronti di 25 imprese, dalla quale è emerso che circa la metà degli operatori interessati ha rispettato la legge evitando di modificare le condizioni economiche – dopo il 10 agosto 2022 – ovvero revocando gli aumenti illecitamente applicati.
Su cosa indaga l’antitrust
Alle sette società viene contestata la mancata sospensione delle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche, inviate prima del 10 agosto 2022 e, in seguito, le proposte di aggiornamento o di rinnovo dei prezzi di fornitura, di carattere peggiorativo, giustificate sulla base della asserita scadenza delle offerte a prezzo fisso. Ad Acea viene anche contestata l’asserita efficacia delle comunicazioni di modifica unilaterale del prezzo di fornitura perché inviate prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti bis (10 agosto 2022) e non “perfezionate” prima della stessa data.
Gli utenti colpiti dai rincari
Alle sette società viene contestata la mancata sospensione delle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche, inviate prima del 10 agosto 2022 e, in seguito, le proposte di aggiornamento o di rinnovo dei prezzi di fornitura, di carattere peggiorativo, giustificate sulla base della asserita scadenza delle offerte a prezzo fisso. Ad Acea viene anche contestata l’asserita efficacia delle comunicazioni di modifica unilaterale del prezzo di fornitura perché inviate prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti bis (10 agosto 2022) e non “perfezionate” prima della stessa data.
– Agenzia DiRE –