E’ ora disponibile il servizio online per presentare la domanda per i due nuovi bonus introdotti dal decreto Rilancio: servizi di baby-sitting (con nuovi importi); iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia. A farlo sapere è l’Inps in una nota.
Al beneficio può accedere: chi non ha mai presentato la domanda per il bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del genitore richiedente; chi ha già fruito del bonus baby-sitting nella prima fase dell’emergenza, per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro (a seconda del settore di appartenenza).
L’importo residuo. In questo secondo caso, il genitore può presentare una nuova richiesta di bonus per ottenere l’importo integrativo, fino al massimo previsto, pari a 1.200 euro o 2.000 euro. L’importo residuo potrà essere utilizzato per continuare a fruire dei servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia, oppure per i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia.
I destinatari. Il messaggio specifica, nel dettaglio, la platea dei soggetti ammissibili al beneficio e la relativa misura della prestazione, le modalità di erogazione del bonus di baby-sitting e quelle per il bonus per comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi dell’infanzia, le modalità di compilazione e presentazione della domanda e le incompatibilità tra il beneficio e altre forme di sostegno al reddito.
Bonus e congedo parentale. L’Inps, inoltre, ha chiarito uno degli aspetti più discussi delle due misure, ovvero la compatibilità fra il bonus baby sitter e/o centri estivi e il congedo parentale straordinario Covid-19. In particolare, tenuto conto dell’esigenza dei genitori lavoratori di poter ricorrere al bonus in commento, occorre tenere distinti tre casi; ovvero soggetto che, all’atto della domanda di bonus baby sitter o centri estivi: non ha richiesto il congedo parentale straordinario Covid-19; ha richiesto il congedo parentale Covid-19 ed è stato autorizzato per un periodo fino a 15 giorni; ha richiesto il congedo Covid-19 ed è stato autorizzato per un periodo superiore a 15 giorni.
In caso di richiesta di congedo. Laddove il genitore al momento della domanda del bonus baby-sitting abbia già fatto richiesta di periodi di congedo covid-19 autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, potrà beneficiare dell’importo residuo pari a: 600 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato, ai cococo, ai professionisti iscritti alla gestione separata o a casse private e agli autonomi Ago; 1000 euro per i dipendenti pubblici dei settori sanità, sicurezza e ordine pubblico.