Quanto conta la formazione nel contratto di apprendistato? Moltissimo. Anzi la formazione costituisce elemento fondamentale di questa tipologia contrattuale. Tuttavia la maggiore difficoltà – o almeno quello che in questi anni è stato percepito come il maggiore ostacolo – nell’applicazione pratica di questa tipologia contrattuale è stata la significativa parcellizzazione delle regole che ne disciplinano la formazione.
Se, infatti, l’adozione di un Testo Unico approvato nel 2011 (il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167) ha contribuito a dare ordine e sistematicità alla materia, il tema della formazione professionale, necessariamente rimesso dalla legge alla competenza legislativa delle Regioni (è la stessa Carta Costituzionale che fa rientrare la formazione professionale tra le materie di stretta competenza regionale), è sempre stato visto come un ostacolo burocratico e amministrativo per l’effettivo decollo di tale forma di contratto. Contratto che, soprattutto nella forma dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4 D.Lgs. n. 167/2011), consente alle aziende di inserire in azienda giovani che abbiano già completato il loro percorso di studi, anche universitario e che siano privi di esperienza lavorativa specifica, attribuendo loro, a conclusione del percorso formativo una specifica qualifica professionale.
Cos’è il contratto di mestiere – L’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è rivolto ai giovani di età compresa tra i diciotto anni (anche 17 qualora sia stato completato il percorso di studi) e i ventinove anni (ossia fino a ventinove anni e 364 giorni) e consente l’acquisizione di competenze specialistiche attraverso lo svolgimento dell’attività lavorativa in tutti i settori di attività, pubblici o privati. Al termine del periodo di apprendistato viene conseguita la qualifica professionale corrispondente al livello attributo a conclusione del periodo di apprendistato (ad. es. cuoco, elettrauto, guida turistica, addetto alla contabilità etc.).
Formazione di base e trasversale – Quindi un contratto che, potenzialmente, è un importante veicolo per l’acquisizione di specifiche competenze professionali. E’ chiaro, quindi, come la formazione (di base, quindi specifica per la qualifica professionale e trasversale, quindi su materie comuni ai diversi settori) costituisca uno degli elementi più importanti nel percorso di acquisizione della qualifica professionale. Ma la formazione, oltre che essere effettiva e reale, deve anche essere effettivamente accessibile per le aziende. Non tutte le aziende hanno la possibilità di fare svolgere la formazione all’interno dei propri locali avvalendosi di personale specializzato e qualificato anche per la formazione trasversale. In molti casi, l’avvio di un contratto di apprendistato incontra ostacoli specifici proprio perché accanto alla formazione di base (quella tradizionalmente definita on the job) necessita di una formazione di tipo trasversale, rimessa alla disciplina legislativa regionale e, pertanto, alle strutture accreditate a livello territoriale e preordinate proprio a fornire tale tipo di formazione, rilevante per il completamento del percorso formativo.
La formazione pubblica – La legge stabilisce, infatti (Art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011) che “La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali”.
Proprio tenendo conto di alcune delle difficoltà strutturali della burocrazia legata alla gestione del contratto di apprendistato, nell’estate del 2013, attraverso un intervento correttivo delle disposizioni del Testo Unico, il legislatore ha voluto semplificare alcuni adempimenti, proprio quelli legati alla formazione, intervenendo per alleggerire alcune diversità presenti a livello territoriale, senza però incidere direttamente sulla potestà legislativa delle Regioni in questa importante materia (già in passato la Corte Costituzionale era intervenuta a sanzionare interventi da parte della legge dello Stato in questa materia – in materia di contratto di apprendistato).
Regole uguali in tutte le Regioni per la formazione trasversale – Si tratta del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99 il quale all’art. 2 ha attribuito all’organo politico/amministrativo deputato a svolgere un ruolo di consultazione, di informazione e di raccordo tra lo Stato e le Regioni (la Conferenza Permanente per i rapporto tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) il compito di definire regole comuni, valide su tutto il territorio nazionale e quindi in ogni Regione, per la regolamentazione della disciplina formativa dell’apprendistato professionalizzante. Alla fine del 2013 la Conferenza Stato-Regioni ha elaborato una proposta di Linee Guida che sono state definitivamente approvate da poco con Deliberazione 20 febbraio 2014. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a recepire le disposizioni presenti nelle Linee Guida entro il termine di sei mesi.
Compito delle linee guida è proprio quello di identificare delle regole semplici, comuni per tutte le Regioni e dirette a delineare i principi di base per l’accesso, da parte dell’azienda, alla formazione di tipo trasversale.
In base alle Linee Guida, la formazione di tipo trasversale (focalizzata su temi attinenti alla sicurezza sul lavoro, organizzazione, comunicazione in ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore etc., così come stabilito dalle Linee Guida) è da ritenersi obbligatoria o sulla base della regolamentazione regionale oppure sulla base della disciplina del contratto collettivo di settore. L’offerta formativa pubblica deve però essere “realmente disponibile”, ossia deve consentire all’azienda l’iscrizione dell’apprendista alle attività formativa e l’avvio delle stesse nel termine di sei mesi dall’assunzione.
Conta il titolo di studio dell’apprendista – La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono definiti, per l’intero periodo di apprendistato, in base al titolo di studio posseduto dall’apprendista:
- 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria superiore;
- 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.
Qualora l’azienda non acceda all’offerta formativa pubblica, la formazione di tipo trasversale potrà essere erogata direttamente all’interno dell’azienda ma solo ove la stessa sia in grado di soddisfare gli standard minimi richiesti per esercitare le funzioni di soggetto formativo:
- disporre di locali idonei alla formazione, distanti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
- disporre di risorse umane con adeguata capacità e competenza.
Le linee Guida disciplinano, altresì, il piano formativo stabilendo che esso è necessario solo in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico specialistiche e che l’impresa è tenuta a registrare la formazione sul Libretto Formativo del cittadino. In mancanza può essere effettuata in un documento che abbia i contenuti minimi del Libretto Formativo del cittadino (ossia i dati completi dell’apprendista; le esperienze lavorative e/o professionali maturate; i titoli di istruzione e le esperienze formative già maturate; le competenze acquisite nei percorsi di apprendistato).
Per le aziende che hanno sedi in più Regioni, ai fini dell’offerta formativa pubblica è possibile adottare la disciplina della Regione dove è ubicata la sede legale.
Avv. Paola Salazar