LabLaw Studio Legale, con il Managing e Founding Partner Francesco Rotondi, l’Equity Partner Alessandro Paone (in foto) e il Managing Associate Marco Pati Clausi, ha assistito la GETRA POWER, società campana parte del gruppo GETRA e leader a livello internazionale nel mercato della produzione trasformatori di alta potenza e media potenza in alta tensione, nel giudizio promosso dalla FIOM CGIL di Caserta.
Il Tribunale del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Adriana Schiavoni, si è pronunciato sul ricorso proposto dal sindacato a seguito del licenziamento per giusta causa disposto dalla società nei confronti di un ex dipendente che ricopriva, al momento del licenziamento, la carica di rappresentante sindacale a sostegno del quale si erano tenute numerose iniziative di protesta e scioperi davanti ai cancelli dell’impianto di Marcianise.
Al termine della causa, il Tribunale ha accolto le tesi della Società stabilendo come le argomentazioni del sindacato siano rimaste completamente prive di riscontro alla prova del giudizio sulla antisindacalità della condotta datoriale che, ricorda il magistrato del Lavoro, non può mai avere ad oggetto la sola sussistenza di una nomina a sindacalista in capo al lavoratore licenziato, poiché in tal modo “la speciale azione prevista a tutela delle prerogative sindacali si risolverebbe in una garanzia di impunità assoluta in ipotesi di comportamenti comunque suscettibili anche di valutazione quale la giusta causa di recesso”.
E nella vicenda sottoposta all’attenzione del Tribunale è stato proprio il comportamento tenuto dal lavoratore ad escludere la antisindacalità della condotta di GETRA, dato che, come ha rilevato il Giudice “la condotta contestata al lavoratore, posta alla base della contestazione disciplinare che ha dato luogo al licenziamento per cui è causa, non può considerarsi espressione della libertà sindacale” tanto più che “Il contenuto delle condotte contestate appaiono del tutto estranee all’esercizio della libertà e dei diritti sindacali”.
Si legge ancora nel lungo provvedimento emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che il lavoratore licenziato “è stato eletto quale r.s.u. nel luglio del 2021 ed il licenziamento allo stesso intimato reca data dicembre 2021” con una discrasia temporale che non consentiva alla FIOM CGIL di avanzare alcuna pretesa contro l’azienda, facendo venire meno la costruzione del sindacato secondo cui il licenziamento “ sarebbe stato “costruito a tavolino” per liberarsi di un lavoratore scomodo e conflittuale non in linea con la filosofia aziendale della convenuta che, di fatto, sin dall’inizio, non aveva accettato l’ingresso del sindacato in azienda” deduzioni che per il Tribunale “devono ritenersi del tutto generiche non essendo stato allegato nessun episodio o circostanza specifica volta a rappresentare in termini concreti il dedotto mancato gradimento della società in ordine all’attività del sindacato nonché alla sua stessa presenza nel contesto aziendale”.
L’azione giudiziaria della Fiom Cgil di Caserta è stata per questi motivi respinta ed il ricorso dichiarato inammissibile assolvendo Getra da qualsivoglia responsabilità.